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Ordinanza — n. 43119/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging a settled sentence regarding lack of acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43119/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defense's complaint about the lack of motivation regarding acquittal grounds. The defense argued that the lower court merely used stereotyped formulas instead of verifying conditions for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, strictly prohibits appealing a settled sentence to challenge the absence of acquittal causes.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against settled sentences are inadmissible for claiming the lack of verification of acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code.

Parole chiave

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settled sentence appeal acquittal grounds Article 129 procedure Article 448 inadmissibility lack of motivation violazioni della legge sulle armi recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
ricorre per cassazione il difensore dell'imputato lamentando mancanza di motivazione in relazione al ricorso delle condizioni per addivenire al proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
art. 129 cod. proc. pen
ricorre per cassazione il difensore dell'imputato lamentando mancanza di motivazione in relazione al ricorso delle condizioni per addivenire al proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Sez. F. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine
(cfr., Sez. F. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri Francesco
279761 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri Francesco, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di Amita Vincenzo, nato a Castellammare di Stabia il 16.7.2024; contro la sentenza del GIP del Tribunale di Torre Annunziata del 17.4.1988; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 16.7.2024 il GIP del Tribunale di Torre Annunziata, procedendo su richiesta avanzata dal difensore dell'imputato, acquisito il consenso del PM, ha applicato a Vincenzo Amita, in relazione ai fatti di ricettazione, detenzione illecita di arma da fuoco priva di matricola e di 9 proiettili calibro 9 corto, a lui ascritti, la pena concordata nella misura complessiva di anni 3 di reclusione ed euro 2.000 di multa;

2. ricorre per cassazione il difensore dell'imputato lamentando mancanza di motivazione in relazione al ricorso delle condizioni per addivenire al proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; osserva, a tal proposito, che la motivazione resa dal giudice di merito si è risolta in una mera enunciazione espressa con formula stereotipata. 3.11 ricorso è inammissibile. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate essendo pacifico, in particolare, che non è consentito ricorrere in cassazione contro una sentenza di applicazione concordata della pena, per lamentare la mancata verifica dell'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez. F. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri Francesco, Rv. 278337 - 01).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma,