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Ordinanza — n. 43118/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain due to inadmissible ground regarding unmentioned mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43118/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The defendant argued that generic mitigating circumstances should have outweighed recidivism, but the court found this ground invalid. Since the appeal challenged a circumstance not included in the original plea request, it violated the strict statutory limits on challenging plea bargain outcomes.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds; challenges based on omitted mitigating circumstances not in the plea request render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal mitigating circumstances recidivism Cassazione ordinanza attenuazione della pena truffa aggravata peculio

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di Pecoraro Pasquale, nato a Napoli il 22.7.1968, contro la sentenza del Tribunale di Viterbo del 16.5.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 16.5.2024 ìl Tribunale di Viterbo, su richiesta avanzata dallo stesso imputato, presente, acquisito il consenso del PM, ha applicato a Pasquale Pecoraro, in relazione ai fatti di truffa aggravata a lui ascritti, la pena concordata di anni 2 di reclusione ed euro 1.000 di multa;

2. ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo: 2.1 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; errata valutazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e delle attenuanti generiche: rileva che, alla luce della condotta collaborativa del ricorrente, le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere considerate prevalenti rispetto alla contestata e ritenuta recidiva; 2.2 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale: errata valutazione della congruità della pena: segnala che la pena avrebbe dovuto essere meglio parametrata all'effettivo disvalore del fatto ed alla condotta concretamente posta in essere dall'odierno ricorrente; 3,11 ricorso è inammissibile.

L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi ivi tassativamente indicate sicché l'imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso di specie con il ricorso si denuncia, invece, la omessa applicazione di una circostanza attenuante che neppure era stata menzionata nella richiesta di applicazione di pena, cosicché la doglianza, sulla base della disposizione appena citata, incorre nella sanzione dell'inammissibilità.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso