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Ordinanza — n. 42876/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was filed personally instead of by a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42876/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant rather than by a qualified defense attorney. The defendant argued for a hearing postponement to hire new counsel and claimed procedural violations regarding notification and evidence, but the Court ruled that personal appeals are treated de plano without formalities. Consequently, the request for a new attorney was rejected, and the entire appeal was dismissed due to the mandatory requirement for professional representation under recent legislative amendments.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be signed by defense attorneys registered in the special register; personal filing renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility defense attorney registration Cassation procedural rules special register requirement de plano procedure impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. D), B) ed E) cod. proc. pen.
In particolare, lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. D), B) ed E) cod. proc. pen., rispettivamente la mancata assunzione di prove decisive di cui era stata avanzata richiesta di assunzione dal ricorrente, il vizio di violazione di legge in relazione all'art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Infatti, il ricorso presentato personalmente viene trattato con procedura cosiddetta de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. che richiama l'ipotesi di difetto di legittimazione di cui all'art.
Art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
che richiama l'ipotesi di difetto di legittimazione di cui all'art. 591, comma 1, lett.a), cod.
Art. 613 cod. proc. pen.
Infatti, a seguito della modifica dell'art. 613 cod.
Legge 23 giugno 2017 n. 103
art. 161 cod. proc. pen
pen., rispettivamente la mancata assunzione di prove decisive di cui era stata avanzata richiesta di assunzione dal ricorrente, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 161 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.2, n.4800 del 15/02/2024
(si veda in tal senso Sez.2, n.4800 del 15/02/2024, Rv.285927-01).
Sez. u, n.8914 del 27/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE GIUSEPPE, nato a SAN GIUSEPPE JATO il 05/03/1965 avverso l'ordinanza del 02/08/2024 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA; Vcorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giuseppe BARONE ricorre personalmente avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo, sez. per il riesame, emessa in data 02 agosto 2024, con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di riesame proposta da Giuseppe BARONE avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. del Tribunale di Palermo il 16 maggio 2024. In particolare, lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. D), B) ed E) cod. proc. pen., rispettivamente la mancata assunzione di prove decisive di cui era stata avanzata richiesta di assunzione dal ricorrente, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 161 cod. proc. pen. per la violazione delle modalità generali di notifica degli atti processuali incluso il decreto di sequestro, nonché il vizio di motivazione per la manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa e la mancata valutazione degli elementi addotti dalla difesa. Il ricorrente in data 18 novembre 2024 ha inviato a mezzo e-mail la richiesta di differimento dell'udienza al fine di consentire la nomina di un nuovo difensore.

2. In via preliminare, quanto alla richiesta di rinvio dell'udienza per consentire la nomina di un nuovo difensore il Collegio ritiene che essa non può essere accolta. Infatti, il ricorso presentato personalmente viene trattato con procedura cosiddetta de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. che richiama l'ipotesi di difetto di legittimazione di cui all'art. 591, comma 1, lett.a), cod. proc. pen. (si veda in tal senso Sez.2, n.4800 del 15/02/2024, Rv.285927-01). In tali casi, la Corte decide senza formalità di procedura, nè è prevista la presenza del Procuratore generale e dei difensori, ragion per cui l'istanza di differimento, che è motivata sulla base dell'esigenza della nomina di un nuovo difensore, va rigettata perché non tiene conto delle specifiche modalità procedurali di trattazione del ricorso personale previste dalla legge.

3. Quanto al ricorso esso va dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato. Infatti, a seguito della modifica dell'art. 613 cod. pro. pen., per effetto della legge 23 giugno 2017 n.103, l'atto di ricorso per cassazione dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Tale principio è stato enunciato anche dalle Sezioni unite della Suprema Corte, che in massima ha affermato: «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore» (così Sez. u, n.8914 del 27/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv.272010-01).

4. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile e, conseguentemente, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 nove