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Ordinanza — n. 42874/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against settlement sentence for inadmissible grounds regarding penalty determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42874/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code. The appellant challenged a settlement sentence for robbery and assault, arguing the judge failed to verify exemption causes and penalty proportionality. The court ruled that complaints about omitted exemption conditions or penalty application are inadmissible unless they directly affect the legality of the imposed sanction.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are admissible only for specific grounds regarding party consent or statutory exceptions; complaints about omitted exemption causes or penalty determination are inadmissible unless they render the sanction illegal.

Parole chiave

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settlement sentence appeal inadmissible grounds Criminal Procedure Code penalty proportionality exemption causes Cassazione Roma legal settlement revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza in data 11 luglio 2024 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza in data 11 luglio 2024 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022
è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero - come di recente statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
pen., all'applicazione o al diniego delle circostanze e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018
276102 - 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv.
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018
272969 - 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Resmodi Mouad, nato in Marocco il 15/05/1996 avverso la sentenza del 11/07/2024 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 11 luglio 2024 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava in due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione e 1.400,00 euro di multa la pena inflitta in primo grado a Mouad Resmodi per i reati di rapina e lesioni.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge, non avendo il giudice verificato la sussistenza di cause di proscioglimento e la congruità della pena.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero - come di recente statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01) - alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.

Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., all'applicazione o al diniego delle circostanze e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01;

Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 - 01).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen