Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 42870/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive seizure order due to lack of legal grounds and merit-based arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42870/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to review the preventive seizure order regarding 172,000 euros linked to usury. The appellant argued for the lawful origin of the funds and questioned the urgency, but the court found these to be merit-based criticisms rather than legal violations. Consequently, the appeal was dismissed because it failed to meet the strict admissibility requirements for cassation against seizure orders.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 321 c.p.p.: Appeals against preventive seizure orders are admissible only for violations of law, excluding merit-based arguments regarding the factual assessment of the suspect's conduct or the provenance of seized assets.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure order usury crime lawful fund origin periculum in mora cassation admissibility merit-based arguments legal violation requirement usura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 321 c.p.p.
1.2 Violazione dell'art. 321 cod.proc.pen.
artt. 321 cod.proc.pen
art. 321 cod.proc.pen
1.2 Violazione dell'art. 321 cod.proc.pen.
art. 240-bis cod. pen
La liceità delle somme potrebbe rilevare solo ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata ex art. 240-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023
( Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023) Inoltre, va ricordato che per l'emissione di una misura cautelare reale non sono necessari gravi indizi di colpevolezza, ma è sufficiente individuare il fumus del reato ipotizzato e il periculum in mora.
Sez. 6, n. 631 del 09/02/2000
E' stato infatti precisato che, ai fini del sequestro preventivo, cosa pertinente al reato è non solo quella che è servita a commetterlo, ma anche quella che è strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell'attività criminosa (Sez. 6, n. 631 del 09/02/2000, Despard A, Rv.
Sez. 6, n. 30633 del 01/07/2024
(Sez. 6, n. 30633 del 01/07/2024, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TADDEO ANNARITA nato a Benevento il 14/11/1991 avverso l'ordinanza del 21/05/2024 del Tribunale di Benevento udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. Vincenzo Sguera che ha insistito nei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.Taddeo Annarita propone ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Benevento ha respinto la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo tribunale il 3 maggio 2024, avente ad oggetto la somma di 172.000 C circa, già sottoposta a sequestro probatorio, in relazione al delitto di usura, deducendo: 1.1 violazione degli artt. 321 cod.proc.pen. e 646 cod.pen. per difetto dei presupposti applicativi della misura cautelare reale, in quanto dalla documentazione allegata dalla difesa è emersa la provenienza lecita delle somme sottoposte a sequestro, a dispetto di quanto sostenuto dal Tribunale. 1.2 Violazione dell'art. 321 cod.proc.pen. e vizio di motivazione con riferimento al periculum in mora. 1.3 Con nota del 13/10/2024 la difesa ha trasmesso documenti fiscali della ricorrente a riprova delle entrate lecite dalla stessa dichiarate ai fini delle imposte.

2. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi in parte non consentiti e in parte manifestamente infondati. Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in íudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. ( Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023) Inoltre, va ricordato che per l'emissione di una misura cautelare reale non sono necessari gravi indizi di colpevolezza, ma è sufficiente individuare il fumus del reato ipotizzato e il periculum in mora.

Alla luce dei principi evidenziati, il percorso argomentativo espresso nell'ordinanza impugnata appare immune da censure rilevabili in sede di legittimità, avendo il Tribunale, anche con richiamo alle risultanze investigative della difesa, congruamente indicato le ragioni della ritenuta sussistenza del fumus del reato di usura e della non decisività della documentazione prodotta dalla difesa a sostegno della provenienza lecita del denaro in sequestro. 2.1 D primo articolato motivo di ricorso non si confronta con la motivazione del Tribunale e, pur lamentando presunte violazioni del dettato normativo, avanza censure di merito che tendono ad invocare una diversa valutazione del compendio indiziario, attività che esula dalle competenze di questa Corte.

Va, al riguardo, rilevato che la difesa non ha contestato il fumus del reato di usura, ma solo la natura di profitto delle somme rinvenute, cercando di dimostrare la loro lecita provenienza. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti del sequestro e ha esaminato e respinto le censure formulate dalla difesa e dal consulente tecnico, tese a dimostrare la provenienza lecita delle somme sequestrate, assolvendo al proprio onere motivazionale. Ma va oltretutto osservato che il denaro è corpo del reato di usura e mezzo per eseguirlo, sicchè la legittimità del sequestro preventivo impeditivo prescinde dalla prova del carattere lecito della provvista e costituisce lo strumento per evitare la reiterazione della condotta illecita, e cioè la dazione di ulteriori prestiti ad interessi usurari.

E' stato infatti precisato che, ai fini del sequestro preventivo, cosa pertinente al reato è non solo quella che è servita a commetterlo, ma anche quella che è strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell'attività criminosa (Sez. 6, n. 631 del 09/02/2000, Despard A, Rv. 215737 - 01). Ne consegue che anche l'eventuale dimostrazione della provenienza lecita delle somme occultate nel domicilio della Taddeo, che il Tribunale ha comunque motivatamente ritenuto non raggiunta, non inciderebbe sulla validità del vincolo cautelare, in presenza del fumus del reato di usura.

La liceità delle somme potrebbe rilevare solo ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., che si giustifica se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose ascritte al condannato risultino essere state fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare, la cui origine lecita lo stesso non sia stato in grado di giustificare. (Sez. 6, n. 30633 del 01/07/2024, Rv. 286847 - 01) Ma nel caso in esame il sequestro è stato disposto anche ai sensi dell'art.321 comma 1 cod.proc.pen. e la ricorrente nulla osserva al riguardo, sicchè la censura incorre nel vizio di genericità, in quanto affronta e critica solo alcuni profili della decisione, non confrontandosi con altri che trascura. 2.2 Analogamente, con riferimento alla sussistenza del periculum in mora, il giudizio espresso nell'ordinanza impugnata fa corretta applicazione dei criteri individuati dalla giurisprudenza, in quanto non si limita a valorizzare la natura fungibile del bene sottoposto a sequestro, ma evidenzia il concreto pericolo di utilizzo del denaro in ulteriori condotte illecite, in ragione della natura e del carattere reiterato del reato contestato all'indagata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione che si ritiene congruo liquidare in euro tremila in relazione al grado di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo