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Ordinanza — n. 42869/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for non-exhaustion of cassation grounds regarding sentencing and acquittal causes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42869/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the sentencing and alleged acquittal grounds rather than permitted cassation reasons. The defendant argued the trial judge ignored statutory acquittal causes and imposed an unfair penalty, while the prosecution contended the appeal violated procedural limits. The court ruled that under Italian law, appeals before sentencing must strictly address specific legal errors, rendering arguments on sentencing fairness and potential acquittal causes inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals against pre-sentencing decisions are strictly limited to specific legal grounds, excluding challenges to sentencing congruity or alleged acquittal causes.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Appeal Grounds Pre-sentencing Decision Sentencing Congruity Acquittal Causes Procedural Admissibility Non-exhaustion of Remedies porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento ed alla congruità della pena scevra da profili di illegalità.
Art. 444, cod. proc. pen.
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di detenzione abusiva di armi e munizioni e ricettazione.
art. 129 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Bisicchia Salvatore Gabriele, nato a Catania il 17/03/1984, avverso la sentenza del 09/07/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di detenzione abusiva di armi e munizioni e ricettazione.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e della congruità della pena. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento ed alla congruità della pena scevra da profili di illegalità. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 17.10.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giovanna Verga DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SE IL z 2 -DONE PENALE N