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Sentenza — n. 42864/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows appeal against fraud conviction due to defendant's absence extending the appeal period.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42864/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision declaring the appeal inadmissible. The defendant, convicted of fraud, argued that his absence from the hearing required a 15-day extension of the appeal period under Article 585 of the Code of Criminal Procedure. The court agreed, ruling that the appeal filed in February 2024 was timely because the extended deadline expired in early February 2024.

Regesto Legislator

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Art. 585 comma 1-bis cod. proc. pen.; Art. 585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: When an accused is absent from the hearing, the appeal period is extended by fifteen days, rendering a late appeal admissible if filed within this extended timeframe.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility defendant absence extension Code of Criminal Procedure fraud conviction appeal procedural time limits inosservanza del termine proroga del termine ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 585 comma 1-bis cod. proc. pen.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Delle Fratte eccependo che, poiché Delle Fratte era assente in udienza, il termine per l'impugnazione avrebbe dovuto essere aumentato di 15 giorni ai sensi dell'art. 585 comma 1 -bis cod.
Art. 585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Delle Fratte eccependo che, poiché Delle Fratte era assente in udienza, il termine per l'impugnazione avrebbe dovuto essere aumentato di 15 giorni ai sensi dell'art. 585 comma 1 -bis cod.
Art. 544 comma 3 cod. proc. pen.
(che richiama l'art. 544 comma 3 cod.proc.pen.), il termine per l'impugnazione era di 15 giorni; poiché però l'imputato era assente all'udienza, tale termine doveva essere prorogato di 15 giorni ai sensi dell'art.
art. 544 comma 3 cod.proc.pen
(che richiama l'art. 544 comma 3 cod.proc.pen.), il termine per l'impugnazione era di 15 giorni; poiché però l'imputato era assente all'udienza, tale termine doveva essere prorogato di 15 giorni ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELLE FRATTE FURIO nato a ZAGAROLO il 25/08/1953 avverso l'ordinanza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni dell'Avvocato Generale PIETRO GAETA, che ha chiesto di disporre l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti alla Corte di appello di Catania;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania dichiarava inammissibile l'appello depositato nell'interesse di Delle Fratte Furio, condannato per il reato di truffa, in quanto proposto tardivamente. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Delle Fratte eccependo che, poiché Delle Fratte era assente in udienza, il termine per l'impugnazione avrebbe dovuto essere aumentato di 15 giorni ai sensi dell'art. 585 comma 1 -bis cod. proc. pen., per cui erroneamente era stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

LI1 ricorso è fondato. 1.1. Infatti, la sentenza di primo grado era stata pronunciata in data 9 gennaio 2023, con motivazione contestuale, per cui, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett.

c) cod.proc.pen. (che richiama l'art. 544 comma 3 cod.proc.pen.), il termine per l'impugnazione era di 15 giorni; poiché però l'imputato era assente all'udienza, tale termine doveva essere prorogato di 15 giorni ai sensi dell'art. 585 comma 1- bis cod. proc. pen., e quindi scadeva 1'8 febbraio 2024, per cui era da considerare tempestivo l'appello depositato il 2 febbraio 2024.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti dalla Corte di appello di Catania per il giudizio. Così deci