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Sentenza — n. 42858/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against bail order citing generic grounds and violation of law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42858/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to generic and unfounded grounds. The appellant argued that the lower court ignored his statements and mischaracterized a dispute as robbery, but the Court held that appellate review of bail orders cannot re-evaluate factual evidence or credibility. Consequently, the Court rejected the appeal as a mere petition of principle without engaging with the specific evidentiary elements presented.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against bail orders are inadmissible if they rely on generic grounds or attempt to re-evaluate the factual reconstruction and evidentiary assessment already performed by the trial court.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility bail order review generic grounds rejection evidentiary assessment finality custodia in carcere rapina charge spese processuali commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 94, comma 3 ter, disp. att. c.p.p.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma /- ter, disp.att.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BAMBA MOUSSA nato il 01/01/1998, nato in Costa D'Avorio avverso l'ordinanza del 25/06/2024 del TRIBUNALE di PERUGIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. VINCENZO BOCHICCHIO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 25/06/2024, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Bamba Moussa avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Perugia di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa a seguito di arresto in flagranza e convalida per il delitto ascritto di rapina.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, il Bamba Moussa deducendo un unico motivo di ricorso, con il quale ha contestato la valutazione resa dal Tribunale in ordine alla sussistenza della provvista indiziaria, rilevando la ricorrenza di violazione di legge e motivazione illogica e contraddittoria, attesa la mancata considerazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente e la accertata ricorrenza di un alterco tra lo stesso e la persona offesa piuttosto che una rapina.

3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo del tutto generico, oltre che manifestamente infondato e reiterativo.

2. In via preliminare giova ribadire il costante principio che chiarisce come in tema di misure cautelari personali il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01).

Il Tribunale del riesame ha fornito una lettura chiara e persuasiva quanto alla ricorrenza sia della provvista indiziaria, caratterizzata da evidente gravità, che quanto alle caratteristiche specifiche della condotta imputata per rapina. In tal senso sono state tratte, conformemente alle motivazioni dell'ordinanza genetica, conclusioni univoche e logicamente articolate, tutt'altro che apparenti, derivanti dalle particolari modalità di commissione del reato, dalla chiara volontà di imporsi in modo evidentemente violento sulla persona offesa e sottrargli beni di sua proprietà. i La difesa, di fatto, omette del tutto di confrontarsi con i plurimi elementi evidenziati dalla motivazione e si limita a proporre una lettura alternativa di elementi di indagine acquisiti, proponendo una propria personale considerazione, caratterizzata nella sostanza da una visione parcellizzata e limitata della logica motivazione resa sul punto dal Tribunale del riesame, senza reale confronto con gli elementi addotti per evidenziare l'attualità e concretezza anche delle esigenze cautelari in relazione ad una consistente provvista indiziaria (si veda in tal senso pag. 1 della ordinanza impugnata dove è stata valorizzata anche il verbale di sequestro dal quale emergeva la disponibilità in capo al ricorrente del cellulare di proprietà della persona offesa in assenza di valida giustificazione), tanto da risolversi in mere petizioni di principio, senza alcun richiamo al materiale oggetto di indagine.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma /- ter, disp.att. c