Italian Court dismisses appeal on false check conviction regarding procedural deadlines and sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Del Prete Mirko against his conviction for receiving a forged check. The defense argued that the 40-day appeal deadline was violated and challenged the conviction due to the de-criminalization of private document forgery and the lack of specific reasoning for denied generic mitigating circumstances. The court dismissed these claims by confirming the applicability of the 40-day rule to appeals filed after June 30, 2024, and rejecting the argument that the underlying forgery crime was irrelevant after de-criminalization.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 601 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 2 cod. pen. The new 40-day appeal deadline applies to appeals filed after June 30, 2024; the crime of receiving a forged check retains penal relevance even after the de-criminalization of the underlying forgery offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEL PRETE MIRKO nato a NAPOLI il 27/11/1976 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell'8 marzo 2024, confermava la sentenza di primo grado con la quale Del Prete Mirko era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 648 cod. pen., per avere acquistato o ricevuto un assegno risultato falso. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando la violazione dell'art.601 comma 3 cod. proc. pen. in quanto per la notifica del decreto di citazione in appello non era stato rispettato il termine di 40 giorni previsto dalla norma. 1.2 n difensore rileva che poiché l'assegno era stato ritenuto falso in quanto clonato, vista la depenalizzazione del reato di falso in scrittura privata, per la clausola di sussidiarietà andava esclusa la configurabilità del delitto di ricettazione dovendosi ritenere che il ricorrente avesse quantomeno concorso nella falsificazione 1.3 n difensore eccepisce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della Corte di appello sulla richiesta della concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 27 giugno 2024 (R.G. n. 35543/23, ric. Nafi, di cui è nota l'informazione provvisoria), hanno precisato che la disciplina dell'art. 601 comma 3 cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1 lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, che individua in 40 giorni il termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile agli atti di impugnazione proposti a far data dal 10 luglio 2024 E' stata quindi confermata la tesi sostenuta da Sez.2, n. 7990 del 31/01/2024, Monaco, Rv. 286003 - 01, secondo cui "la nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, per effetto della proroga disposta dall'art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215. (In motivazione, la Corte ha precisato che sussiste una stretta correlazione tra la perdurante applicazione delle disposizioni emergenziali per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2024 e l'entrata in vigore della disciplina sui nuovi termini a comparire, non applicabili in forza della proroga delle citate disposizioni); poiché l'atto di appello è stato depositato prima della data 2 c \ „ sopra indicata, il motivo di ricorso deve essere rigettato, essendo stato rispettato il termine di venti giorni tra la notifica del decreto di citazione in appello e la data dell'udienza. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve ribadire che "la ricettazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità oggetto di falsificazione conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa" (Sez.2, n. 32775 del 30/06/2021, Brigliia, Rv. 281859); quanto all'eccezione secondo cui l'imputato avrebbe posto in essere la falsificazione e non sarebbe quindi punibile, la stessa era stata sollevata in appello in maniera totalmente generica, non essendo stato indicato in alcun modo quando e come tale falsificazione sarebbe avvenuta, per cui nessun onere motivazionale aveva la Corte di appello sul punto. 1.3 Deve infine ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.
Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; nel caso in esame, il ricorrente non ha indicato alcun elemento a tale proposito (se non l'incensuratezza, in contrasto con il comma 3 dell'art. 62- bis cod. pen.) limitandosi a richiamare massime giurisprudenziali, con conseguente genericità del motivo. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente