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Sentenza — n. 42844/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42844/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42844/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Cutuli Sara (CUI 04HYF86), nata a Torino il 06/11/1991, avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni scritte del difensore della ricorrente, Avv. Tiziana Porcu, con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 42844/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Sara Cutuli, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte provveduto a sostituire la pena detentiva con la pena pecuniaria pur in assenza di cause ostative, tenuto conto del fatto che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, l'imputata non era presente all'udienza di primo grado del 7 febbraio 2024 e non aveva manifestato la carenza di interesse alla sostituzione della pena detentiva, limitandosi il difensore a non richiederla perché privo di procura speciale. D'altra parte, la mancata sostituzione non avrebbe potuto essere giustificata dalle disagiate condizioni economiche dell'imputata.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare procedimento in contumacia testimonianza inattendibile diritto a un difensore assenza ingiustificata obbligo di comparizione all'udienza
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Cutuli Sara (CUI 04HYF86), nata a Torino il 06/11/1991, avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni scritte del difensore della ricorrente, Avv. Tiziana Porcu, con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Torino, emessa il 7 febbraio 2024, che l'aveva condannata alla pena di giustizia in relazione al reato di tentata rapina impropria. La Corte, rilevato che l'imputata, presente all'udienza del 7 febbraio 2024, aveva manifestato, tramite il suo difensore, la mancanza di interesse all'applicazione di una pena sostitutiva, ha ritenuto l'appello privo di specificità in quanto volto a censurare la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, senza tenere conto della espressa volontà dell'imputata di non giovarsene.

2. Ricorre per cassazione Sara Cutuli, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte provveduto a sostituire la pena detentiva con la pena pecuniaria pur in assenza di cause ostative, tenuto conto del fatto che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, l'imputata non era presente all'udienza di primo grado del 7 febbraio 2024 e non aveva manifestato la carenza di interesse alla sostituzione della pena detentiva, limitandosi il difensore a non richiederla perché privo di procura speciale. D'altra parte, la mancata sostituzione non avrebbe potuto essere giustificata dalle disagiate condizioni economiche dell'imputata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato. Come risulta dal verbale dell'udienza del 7 febbraio 2024 - che la Corte ha potuto visionare stante la natura processuale della questione - se è vero che l'imputata non era presente, ella era rappresentata dal proprio difensore di fiducia, al quale era stato dato il seguente avvertimento: "Il giudice avverte il difensore che ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 L. 24.11.1981 n. 689. La difesa non avanza richieste in tal senso." L'art. 53 citato indica, tra le pene sostitutive, anche quella pecuniaria, sicché l'avvertimento doveva e deve ritenersi che avesse significato onnicomprensivo e, rispetto ad esso, la difesa non aveva neanche avanzato istanza di rinvio al fine di munirsi di procura speciale.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 16.10.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giovanna Verga DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE I