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Sentenza — n. 42839/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on facts but allows partial review for missing mitigating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42839/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal regarding the conviction for money laundering, ruling that the lower court's factual findings were legally sound and not subject to re-examination. However, the Court found the second ground admissible because the appellate judgment failed to explicitly address the defendant's specific request for generic mitigating circumstances. Consequently, the sentence was annulled only concerning the denial of these mitigating factors, with the case remanded for a new decision on that specific point.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; The Supreme Court cannot re-evaluate factual findings but must annul a judgment if it fails to provide specific reasoning for rejecting a defendant's request for mitigating circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
money laundering conviction mitigating circumstances lack of motivation appellate review remand for new judgment factual findings legal reasoning falsità in documenti di servizio

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 62-bis cod. pen.
pen., in relazione all'art. 62-bis cod.
art. 648-bis cod. pen
pen., in relazione all'art. 648-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
pen., in relazione all'art. 62-bis cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021
Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016
281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv.
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012
268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023
Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022
Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, Dos Santos Silva, Rv.
Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21
283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv.
Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020
doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv.
Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019
280654 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Fimognari Giuseppe nato a Viagrande il 11/06/1974 avverso la sentenza del 30/01/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 e s.m.i.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 30/1/2024, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Locri in data 21/07/2016, che aveva condannato Giuseppe Fimognari per i reati ascrittigli, dichiarava non doversi procedere per i reati di cui ai capi A) e B) per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena per il reato di riciclaggio.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 648-bis cod. pen. Osserva che la conferma del giudizio di responsabilità penale in relazione al riciclaggio non ha tenuto conto delle argomentazioni difensive, che hanno evidenziato come la falsificazione della documentazione presentata per la immatricolazione dell'autovettura provento di furto fosse di elevato livello, tanto da indurre in errore anche un funzionario della Motorizzazione civile ed a maggior ragione l'inconsapevole ricorrente, come non vi siano elementi che possano far ricondurre le condotte di falsificazione al Fimognari e come quest'ultimo avesse pagato il veicolo per cui si procede a prezzo di mercato. 2.2.

Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Rileva che la sentenza impugnata non motiva in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la cui applicazione era stata specificamente richiesta con i motivi di appello; che il richiamo alla gravità dei fatti ed alla reiterazione ravvicinata costituisce pura formula di stile, che non soddisfa l'onere motivazionale gravante sul giudice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono 1.1. Il primo motivo non è consentito, perché reitera pedissequamente le doglianze già dedotte in appello e motivatamente disattese dal giudice di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (v., tra le tante, Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

In altri termini, è del tutto evidente che, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Peraltro, il motivo è costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità.

Invero non è deducibile nella presente sede il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito: il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01;

Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01) Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Orbene, la sentenza impugnata - che in relazione alla ricostruzione dei fatti ascritti all'imputato ed alla sua dichiarazione di responsabilità costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 - 01) - ha evidenziato come risulti provato al di là di ogni ragionevole dubbio il concorso dell'odierno ricorrente nel riciclaggio dell'autovettura per cui si procede, in considerazione del possesso della falsa documentazione presentata alla Motorizzazione civile e della circostanza per cui il numero di telaio apposto sulla autovettura provento di furto risultava appartenere ad un veicolo di proprietà di una società belga fino al 13/2/2014, dunque, fino ad epoca successiva all'acquisto dell'autovettura per come indicato dal Fimognari (11/9/2013).

Tale dato prova la piena consapevolezza dell'imputato in ordine alla falsità della documentazione tedesca utilizzata per nazionalizzare l'autovettura di provenienza illecita alla quale era stato alterato il numero di telaio e, dunque, il suo concorso nel riciclaggio in contestazione. 1.2. Coglie nel segno il secondo motivo. Ed invero, pur a fronte di uno specifico motivo di appello, manca anche graficamente una motivazione che dia conto del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; né le ragioni della mancata applicazione sono rinvenibili nella sentenza di primo grado, analogamente rimasta silente sul punto.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto; dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di respon