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Sentenza — n. 42832/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to failure to notify defendant at declared domicile violating procedural rights.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42832/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment without remittal because the lower court failed to notify the defendant at his declared domicile. Although the defendant had formally elected his residence as his legal domicile, the appellate court only served the defense attorney and ignored the direct service required at the defendant's address. The court ruled that this omission violated the defendant's right to defense and the statutory requirements for proper notification, necessitating a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161, 164, 178, 179 cod. proc. pen.: Failure to notify the accused at their declared domicile constitutes a nullity of the appeal proceedings, requiring the annulment of the judgment without remittal to ensure the right of defense is respected.

Parole chiave

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failure to notify declared domicile right of defense nullity of proceedings annulment without remittal procedural violation legal domicile notifica del cambiamento d'indirizzo

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. proc. pen.
pen., per il quale tanto il domicilio dichiarato che quello eletto costituiscono "domicilio legale" per tutto il corso del procedimento; difatti l'imputato non si limita ad una mera manifestazione di scienza o di verità, ma opera una scelta tra i luoghi indicati nell'art. 157 cod.proc.pen.
Art. 161 cod. proc. pen.
Dalla consultazione degli atti emerge, invece, la notifica effettuata a mezzo pec al difensore di fiducia Ciro Franco, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod.
Art. 164 cod. proc. pen.
Sul tema occorre ricordare che la legge processuale assimila costantemente, quanto agli effetti, elezione e dichiarazione di domicilio, e la conferma della equipollenza funzionale si trae dall'art. 164 cod.
Art. 178 cod. proc. pen.
Ritenendosi pertanto integrata la nullità di cui all’art. 178, comma 1, lett.
Art. 179 cod. proc. pen.
art. 640 cod.pen
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21/03/2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ferrara del 13/04/2021, con la quale Luigi Minò è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto in rubrica (art. 640 cod.pen.).
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Luigi Minò, per mezzo del proprio difensore, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen..
art. 195 cod. proc. pen
Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 195 cod.
art. 164 cod. proc. pen
Sul tema occorre ricordare che la legge processuale assimila costantemente, quanto agli effetti, elezione e dichiarazione di domicilio, e la conferma della equipollenza funzionale si trae dall'art. 164 cod.
art. 157 cod.proc.pen
pen., per il quale tanto il domicilio dichiarato che quello eletto costituiscono "domicilio legale" per tutto il corso del procedimento; difatti l'imputato non si limita ad una mera manifestazione di scienza o di verità, ma opera una scelta tra i luoghi indicati nell'art. 157 cod.proc.pen.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Mino' Luigi nato a SAN SEVERO il 28/09/1984 avverso la sentenza del 21/03/2024 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR ; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo che la sentenza venga annullata senza rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. FRANCO CIRO, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. c.p.p.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21/03/2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ferrara del 13/04/2021, con la quale Luigi Minò è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto in rubrica (art. 640 cod.pen.).

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Luigi Minò, per mezzo del proprio difensore, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Violazione di legge e di norme processuali in relazione agli artt. 601, comma 1, 157, 162 e 179 cod. proc. pen.; la Corte di appello ha omesso di rinnovare la notifica del decreto di citazione in appello con indicazione della nuova data all’imputato; la prima notifica veniva effettuata presso l’Avv.

Moffa che dichiarava di non accettare tale notifica; la notifica era stata in concreto omessa, atteso che il Minò aveva nominato un difensore di fiducia ed espressamente dichiarato di eleggere domicilio presso la propria abitazione; nessuna notifica successiva era stata correttamente realizzata. 2.2. Violazione di legge e di norme processuali in relazione agli artt. 601, comma 1 e 5, 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, cod. proc. pen.; la Corte di appello di Bologna in camera di consiglio ed in assenza delle parti con il provvedimento pronunciato in data 29/02/2024 ha omesso di comunicare anche al difensore il rinvio a nuova data della udienza, con conseguente nullità a palese lesione del diritto di difesa. 2.3.

Violazione di legge e di norme processuali in relazione all’art. 601, comma 1 e 3, 179, comma 1, cod. proc. pen. per mancato rispetto dei termini a comparire previsti per legge in considerazione della nuova data di udienza indicata nella data del 21/03/2024. 2.4. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 195 cod. proc. pen., attesa la totale genericità ed illogicità delle argomentazioni della Corte di appello nel giungere a ritenere la responsabilità del ricorrente per il fatto ascritto, avendo fondato il proprio convincimento su un solo elemento, tra l’altro a carattere meramente indiziario ed in assenza di prova. 2.5.

Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; è mancata qualsiasi considerazione della richiesta di assoluzione con formula dubitativa.

3. La Procura generale ha concluso come in epigrafe indicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato; ne consegue l’assorbimento dei residui motivi e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso. In tal senso, occorre osservare come, dalla consultazione degli atti, possibile in relazione al tipo di vizio dedotto, sia emersa la totale omissione della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello a Luigi Minò.

2. In particolare, occorre osservare che la Corte di appello, nell’ambito dei motivi della decisione ha affermato: “A seguito dell’accoglimento del motivo di appello aggiunto, presentato dal difensore con atto datato 14/2/2024, veniva dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio per l’udienza del 29/2/24 e disposta la rinnovazione della citazione per l’udienza del 21/3/24, da notificarsi presso la residenza dell’imputato, che aveva eletto domicilio in quel luogo. All’esito della suddetta udienza, effettuata la discussione delle parti, l’appello deve essere rigettato”.

Ciò posto, si deve in primo luogo rilevare come l’intestazione della sentenza faccia riferimento in modo formale ed esplicito alla trattazione cartolare del procedimento, senza discussione orale delle parti; inoltre, si deve osservare come dalla motivazione della sentenza non emerga alcun argomento dal quale desumere l’effettiva realizzazione della nuova notifica del decreto di citazione a giudizio in appello all’odierno ricorrente presso il domicilio dichiarato, notifica di cui manca l'attestazione negli atti.

3. Dagli atti emerge una formale dichiarazione di domicilio di Luigi Minò effettuata in data 30/07/2021 nel corpo dell’ “atto di nomina e procura speciale con dichiarazione di domicilio” (in epoca di molto precedente alla notifica del decreto di citazione a giudizio) presso la propria residenza in via GB Oliva 141 in San Severo. Dalla consultazione degli atti emerge, invece, la notifica effettuata a mezzo pec al difensore di fiducia Ciro Franco, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. inviata in data 14/02/2024 ore 12.40.43 (il difensore aveva invece ricevuto regolare notifica in proprio e nella sua qualità in data 24/10/2023), rituale solo ove emergesse una notifica senza esito effettuata al Luigi Minò presso il domicilio da questi dichiarato.

E sebbene la Corte di appello nella motivazione della sentenza sembri effettivamente far riferimento ad una notifica da realizzare presso il domicilio eletto, dal verbale di udienza del 19/02/2024 risulta che il collegio ha disposto di rinotificare al Minò la citazione per il giudizio di appello esclusivamente ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza che sia stato in alcun modo riscontrato il previo tentativo di notifica presso il domicilio dichiarato. Nell’ambito della sintetica ordinanza di rinvio è stata richiamata esclusivamente la necessità di rispettare il termine previsto per legge, con riguardo alla tardività della notifica (in realtà al mancato rispetto del termine previsto tra la notifica del decreto di citazione a giudizio e la data fissata per il giudizio e indicata in decreto).

Risulta in conclusione riscontrato, sulla base degli atti, che la notifica del decreto di citazione a giudizio all’imputato appellante Luigi Minò presso il domicilio dallo stesso formalmente dichiarato sia stata del tutto omessa. Sul tema occorre ricordare che la legge processuale assimila costantemente, quanto agli effetti, elezione e dichiarazione di domicilio, e la conferma della equipollenza funzionale si trae dall'art. 164 cod. proc. pen., per il quale tanto il domicilio dichiarato che quello eletto costituiscono "domicilio legale" per tutto il corso del procedimento; difatti l'imputato non si limita ad una mera manifestazione di scienza o di verità, ma opera una scelta tra i luoghi indicati nell'art. 157 cod.proc.pen. (casa di abitazione e luogo di esercizio abituale dell'attività lavorativa), e quindi compie un atto con cui esprime la volontà che le notificazioni a lui dirette siano eseguite in un determinato luogo.

La Corte di appello, a fronte di una formale dichiarazione di domicilio, tra l’altro contenuta nell’atto di nomina e conferimento di procura speciale allegata all’atto di appello, ha omesso di effettuare regolare notifica al ricorrente presso il domicilio dichiarato, essendo presente agli atti solo ed esclusivamente una notifica al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Ritenendosi pertanto integrata la nullità di cui all’art. 178, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., inerente alla mancata partecipazione dell’imputato al procedimento di appello, si dispone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione alla Corte d’appello per la celebrazione del giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così è deciso, 20/11/2024 Il Consigliere e