Extraordinary appeal dismissed for lack of factual error; court found hearing date changes were properly documented and communicated.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe extraordinary appeal filed by four defendants was declared inadmissible because the court found no factual error in the hearing date changes. The defense argued that the portal displayed an October date while they received a June notice, but the court verified the official docket showed a clear sequence of scheduling and notification. Consequently, the court ruled that the discrepancy was merely a perceptual misunderstanding rather than a substantive error warranting relief.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; in extraordinary appeals, a factual error exists only if the cause is not exclusively a misleading perceptual representation, and the court must verify the official record to confirm procedural steps.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CARPUTO CARMINE nato a MARANO DI NAPOLI il 05/11/1956 ESPOSITO LUIGI nato a MARANO DI NAPOLI il 15/12/1959 RUSSO SABATINO nato a MARANO DI NAPOLI il 29/01/1965 DEL PRETE LUIGI nato a MARANO DI NAPOLI il 10/12/1990 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARCO PATERNIELLO, il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; udito il difensore dei ricorrenti, Avv. VALERIO VIANELLO ACCORRETTI, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; G>kt\o \f\f\
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza n. 31171/24, la sesta sezione di questa Corte rigettava i ricorsi di Carputo Carmine, Del Prete Luigi ed Esposito Luigi, confermando la sentenza della Corte di appello di Napoli ed annullava senza rinvio limitatamente alla pena la sentenza nei confronti di Russo Sabatino. 1.1 Avverso la sentenza propongono ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. i difensori di Carputo Carmine, Esposito Luigi, Del Prete Luigi e Russo Sabatino, lamentando che i difensori avevano ricevuto avviso per l'udienza dell'Il giugno 2024 ed avevano depositato richiesta di trattazione orale, ma che già alla fine del mese di maggio, sul portale telematico dedicato alla Corte di Cassazione, l'udienza risultava rifissata per il 1°ottobre 2024; presa visione della modifica, i difensori si erano informati presso la Cancelleria, ove avevano ricevuto conferma della nuova data di udienza (1°ottobre), per cui non si erano presentati all'udienza dell'Il giugno 2024, data in cui il ricorso era stato trattato; l'anomalia persisteva anche andando a consultare la scheda del ricorso, in cui risultavano due udienze, quella dell'il giugno e quella del 1°ottobre; ciò premesso, i difensori osservano che la trattazione del ricorso a data diversa da quella indicata nel portale telematico costituiva un errore di fatto, avendo impedito alla difesa di partecipare all'udienza ed avendo quindi violato il diritto di difesa dei ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile 1.1 Si deve ribadire il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01), secondo il quale "in tema di ricorso straordinario, l'errore di fatto sussiste soltanto qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva. Ciò premesso, si deve rilevare che non vi è stato, nella sentenza della Sesta sezione di questa Corte, l'errore di fatto denunciato in ricorso, posto che questo Collegio ha constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n.8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) che i passaggi che hanno caratterizzato il fascicolo del procedimento sono stati i seguenti: 24.04.2024: fissazione udienza per 1'1.10.2024; 26.04.2024: anticipazione udienza all'11/06/2024; 26.04.2024: avviso alle parti per l'udienza dell'11/06/2024; 17/05/2024: disposizione di trattazione orale per l'udienza, a seguito di richiesta dei difensori..Pertanto, è del tutto irrilevante che dal documento prodotto dalla difesa risulti che l'udienza risultasse fissata al 1° ottobre 2024, posto che in data 26 aprile 2024 è stata disposta l'anticipazione dell'udienza all'il giugno 2024, e che per quella udienza è stato dato avviso alle parti; lo stesso ricorso precisa che unico avviso che hanno ricevuto le parti è quello per l'udienza dell'Il giugno 2024, indipendentemente da quanto risulterebbe dal portale telematico.
2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P . Q . M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila