Italian Supreme Court dismisses appeal due to voluntary withdrawal of the legal recourse by the appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant voluntarily withdrew the legal recourse before the final judgment. Although the appellant initially challenged the preliminary judge's order for biological sample collection citing lack of notification and reasoning, a formal withdrawal was subsequently filed in the registry. Consequently, the court ruled that the appeal no longer existed and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.; Art. 359-bis cod. proc. pen.: A voluntary withdrawal of a cassation appeal renders it inadmissible, resulting in the condemnation of the appellant to pay procedural expenses and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Manfrici Domenico, nato a Delianuova il 05/07/1997, avverso l'ordinanza del 27/06/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, su richiesta del Pubblico ministero, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 359-bis cod. proc. pen., il prelievo coattivo di materiale biologico del ricorrente, indagato per il reato di rapina ad un ufficio postale.
2. Ricorre per cassazione Domenico Manfrici, eccependo la nullità del provvedimento impugnato per omessa notifica al difensore di fiducia e per mancanza di motivazione in ordine alle ragioni dell'accertamento. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata in cancelleria rituale rinuncia al ricorso che, per questo, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 16.10.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giovanna Verga DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZKIN!,.E PENALE IL 21 NOV 2024