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Sentenza — n. 42772/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against confiscation orders as they fall outside statutory appeal grounds for plea bargain sentences.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42772/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Lu Zhifeng and Wei Yaohao inadmissible, ordering them to pay legal fees. The defendants argued that the first-instance judge erred in calculating profit for confiscation and failed to provide sufficient reasoning. The court ruled that because the defendants explicitly consented to confiscation during plea negotiations, the only valid grounds for appeal were those strictly limited to the expression of will, which the current appeals did not meet.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences with security measures are admissible only for specific statutory defects regarding the expression of will, excluding general grounds like calculation errors or lack of motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
confiscation appeal plea bargain sentence security measure expression of will inadmissible appeal profit calculation Cassazione confisca di beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 606 cod. proc. pen.
pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 648-quater cod. pen.
artt. 125 cod. proc.pen
1.2 Il difensore lamenta l'erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc.pen.
art. 648-quater cod. pen
art. 606 cod. proc. pen
pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Savin e altri, n. 21368 Rv 279348 - 01, 26 settembre 2019
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LU ZHIFENG nato il 29/05/1983 WEI YAOHAO nato il 13/11/1971 avverso la sentenza del 28/03/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dei difensori di LU ZHIFENG, Avv.ti VITTORIO SPALLASSO e FABIO LOBINA, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 marzo 2024, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano pronunciava sentenza di applicazione della pena su richiesta a Lu Zhifeng e Wei Yaohao, imputati dei delitti di cui agli artt. 61 n.4, 61-bis, 81, 110, cod. pen. 151-ter d.lgs. n. 585/95 e 61-bis, 81, 110 e 648-bis cod. pen. per riciclaggio, e disponeva la confisca di quanto oggetto di sequestrato con decreto del giudice per le indagini preliminari di beni per un importo pari alla somma di C 26.503.790,00 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di Lu Zhifeng, eccependo la non assoggettabilità alla confisca di alcuni beni sequestrati, in quanto non riconducibili a Lu Zhifeng e che nel frattempo erano stati restituiti, con decreto del Pubblico ministero, al terzo effettivo titolare dei medesimi. 1.2 Il difensore lamenta l'erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc.pen. e 648-quater cod., in quanto la sentenza appariva viziata anche con riferimento alla quantificazione del profitto dei reati: il giudice per le indagini preliminari, nel determinare il valore equivalente al profitto del delitto di riciclaggio contestato, lo aveva fatto coincidere con le somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare la provenienza delle stesse, e non con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'indagato, senza considerare che il profitto di ogni singolo concorrente consisteva in una minima percentuale delle somme oggetto del capo di imputazione; inoltre, il valore per equivalente individuato dal giudice si riferiva alla somma di tutti i denari riciclati dagli indagati nel loro insieme, di nuovo senza alcun riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'indagato Lu Zhifeng; in particolare, il compenso di quest'ultimo sarebbe consistito in una commissione tra 1'1,5% e il 2% dela somma.

2. Propone ricorso il difensore di Wei Yaohao. 2.1 Il difensore eccepisce il difetto di motivazione della sentenza impugnata, che aveva disposto la confisca per equivalente nella misura indicata nel decreto di convalida ed emissione del sequestro preventivo; in particolare, il giudice di primo grado aveva ritenuto che, trattandosi di confisca obbligatoria prevista dall'art. 648-quater cod. pen., l'acquiescenza rappresentata da tutti gli imputati alle rispettive istanze di applicazione della pena su richiesta dovesse essere interpretata nel senso di acquiescenza alla confisca obbligatoria, non considerando che il giudice, anche in caso di sentenza di patteggiamento, ha l'obbligo di motivare sulla confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, anche nel caso di confisca obbligatoria.

Il difensore eccepisce inoltre il difetto di motivazione in merito alla individuazione dei beni oggetto della confisca per equivalente, mancando del tutto una quantificazione del valore dei beni da sottoporre a confisca, essendo stato soltanto richiamato il calcolo compiuto all'interno del decreto di convalida e sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari CONSIDERATO IN DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Si deve infatti rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte, all'udienza del 26 settembre 2019 (n.21368 Rv 279348 - 01, Savin e altri), hanno precisato che "la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen."; pertanto, poiché nella istanza di patteggiamento Lu Zhifeng dichiarava "espressamente di rinunciare ad ogni pretesa sui beni sottoposti a sequestro preventivo...acconsentendo alla confisca degli stessi" e in quella di Wei Yaohao lo stesso "esprime -tramite il sottoscritto procuratore speciale- il proprio consenso alla confisca di tutti i beni sottoposti a sequestro preventivo in data 17/10/2023...", i ricorsi avrebbero potuto essere proposti soltanto ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017, che prevede che "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza": poiché i ricorsi sono successivi alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, gli stessi sono inammissibili.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in