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Ordinanza — n. 42771/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of admissible grounds for joint fine quantification review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42771/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised concerned the quantification of the joint fine, which is not a permissible issue in cassation. The defense argued for a legal violation in the fine calculation, but the court noted that only specific grounds regarding the formation of the settlement agreement are admissible at this stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa per le ammende.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation against appellate judgments under Art. 599-bis c.p.p. are inadmissible if they concern grounds waived, the lack of assessment of exemption conditions, or defects in sentencing determination not reflecting the illegality of the imposed sanction.

Parole chiave

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inadmissible appeal joint fine quantification cassation grounds concordato in appello procedural costs riduzione della multa pena convenzionale modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Di Biasi Dylan, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22/02/2024 che, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Di Biasi Dylan, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22/02/2024 che, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BIASI DYLAN, nato a NAPOLI il 22/04/2004 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Di Biasi Dylan, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22/02/2024 che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati di concorso in rapina aggravata, nonché di detenzione e porto di arma clandestina.

2. La difesa affida il ricorso ad un motivo, con cui deduce la violazione di legge nella quantificazione della pena congiunta della multa.

3. Il ricorso è inammissibile non essendo il motivo consentito in sede di legittimità.

4. In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 -bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01).

Nel caso in esame, la determinazione della pena pecuniaria della multa rispetta il contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti e rientra nell'ambito della forbice edittale stabilita dalle norme incriminatrici di cui la Corte di merito ha fatto corretta applicazione nello stabilire dapprima la pena base per il delitto di rapina e, poi, gli aumenti per i reati in materia di armi.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 se