Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 42770/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and new arguments violating procedural time limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42770/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were too generic and lacked specific reference to the evidence. The defense also introduced new arguments regarding the expiration of the preliminary investigation period, which the court ruled could not cure the defects of the original appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 585 comma 4 cod. proc. pen.; The introduction of new grounds in a cassation appeal cannot cure the inadmissibility of the original appeal, as the new arguments inherit the fundamental defect of the initial ones.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility new grounds of appeal generic grounds of appeal preliminary investigation expiration procedural time limits prove acquisite tramite sorveglianza proroga della carcerazione preventiva motivo della detenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585 comma 4 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 94 comma 1-ter disp. att. codice di procedura penale
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.
art. 585 comma 4 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAIR ALEXANDER nato a BRESSANONE il 28/10/1970 avverso l'ordinanza del 31/05/2024 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Letti i motivi aggiunti del difensore del ricorrente, Avv. SAMUELE DE SANTIS ed udito lo stesso, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 31 maggio 2024, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nella parte in cui aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Mair Alexander, indagato per associazione a delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio, truffa e altri reati. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, lamentando; per Lehman Stefan nullità per mancata traduzione ordinanza alloglotta noto; per Lehman Stefan, Mair e Zozulya Zhanna inutilizzabilità delle prove acquisite oltre il termine di durata delle indagini preliminari decorrente dalla data della prima iscrizione 7.11.2022 e conseguente inutilizzabilità derivata con carenza dei requisiti richiesti dalla norma ex artt. 273 e 274 e ss. Cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Premesso che non risulta proposta istanza di riesame nell'interesse di Lehman Stefan, si deve rilevare come il motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente Mair sia totalmente generico, non essendo stato precisato a quali prove si riferisca, né quale incidenza abbiano avuto sul giudizio formulato dal Tribunale, e senza che vi sia alcun confronto con la decisione Quanto ai motivi aggiunti presentati, si deve ribadire che l'inammissibilità del ricorso proposto si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850).

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.