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Sentenza — n. 42769/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity due to failure to address specific facts regarding evidence admissibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42769/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for genericity, rejecting the claim that evidence was acquired beyond the preliminary investigation deadline. The appellant argued that certain documents were obtained after the investigation period expired, while the court noted the contested dates referred to co-defendants, not the appellant herself. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific grounds and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600, comma 1, n. 1, c.p.p.; Art. 585, comma 4, c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible for genericity if the grounds do not specifically address the facts and legal reasoning of the lower court's decision.

Parole chiave

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genericity appeal preliminary investigation deadline evidence admissibility co-defendant dates court costs award reiterazione di reati penali allegazioni di persecuzione contraddittorie abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 600, comma 1, n. 1, c.p.p.
Art. 585, comma 4, c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso - che si estende ai motivi aggiunti ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod.
Art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen..
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Testo completo

o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Zozulya Zhanna, nata in Ucraina il 05/08/1983, avverso l'ordinanza del 31/05/2024 del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. Samuele De Santis, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ronripi, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari ireali ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata alla ricorrente con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 6 marzo 2024, in relazione al reato di partecipazione, con ruolo apicale, ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni della Unione Europea e dello Stato, riciclaggio, autoriciclaggio ed altro.

2. Ricorre per cassazione l'indagata, deducendo, con unico motivo, l'inutilizzabilità delle prove acquisite oltre il termine di durata delle indagini preliminari con conseguente carenza di gravi indizi di colpevolezza. Si dà atto che nell'interesse della ricorrente sono stati depositati motivi aggiunti con i quali si insiste sulla inutilizzabilità delle prove.

RITENUTO IN FATTO

Il ricorso è inammissibile per genericità. La ricorrente non si confronta minimamente con quanto affermato a fg. 9 dell'ordinanza impugnata, secondo cui non si era verificato alcuno sforamento dei termini delle indagini preliminari in relazione alle date di iscrizione della ricorrente nel registro degli indagati in relazione ai vari reati contestatile, date diverse da quella indicata in ricorso, che inerisce alla posizione di altri coindagati. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso - che si estende ai motivi aggiunti ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. - consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.09.2024. Il Consigliere es