Italian Supreme Court dismisses appeal due to waiver of rights and lack of legal interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant waived the right to pursue the case through a formal renunciation. Although the lower court had rejected the request for release based on generic arguments regarding detention terms, the appellant's lawyer explicitly renounced the appeal. The court ruled that this waiver constitutes an irrevocable abdication of rights, rendering the appeal void due to a lack of legal interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589, Art. 591 c.p.p.: The renunciation of an appeal is an irrevocable abdication of rights; if the appellant waives the right to pursue the case, the appeal is inadmissible due to lack of legal interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FORTE COSIMO nato a CORIGLIANO CALABRO il 15/02/1960 avverso l'ordinanza del 31/10/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore e procuratore speciale del ricorrente, Avv. FRANCESCO SAMMARRO, che nella sua veste di procuratore speciale ha rinunciato al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato, con provvedimento del 19/12/2023, l'appello proposto da Forte Cosimo avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro, con la quale veniva rigettata la richiesta di scarcerazione dell'odierno ricorrente per asserita decorrenza dei termini di custodia cautelare.
2. Il Tribunale ha sottolineato l'assoluta genericità ed aspecificità dell'istanza inoltrata, in mancanza di qualsiasi indicazione in ordine al termine asseritamente decorso, nonché al parametro normativo di riferimento, chiarendo, comunque, come tali termini, da intendere eventualmente come termini massimi, non fossero decorsi, ed evidenziando l'inconferenza della giurisprudenza richiamata in considerazione del caso di specie (condanna superiore a tre anni).
3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Forte Cosimo, per mezzo del suo difensore, deducendo la violazione dell'art. 309, comma 10, cod proc.pen. e dunque il mancato rispetto dei termini di deposito della ordinanza, con conseguente perdita di efficacia della misura.
4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
5. In data 25/09/2024 è pervenuta comunicazione del procuratore speciale del ricorrente che ha rinunciato al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod . proc. pen .
2. La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa, come senza alcun dubbio ricorrente nel caso in esame.
3. Occorre precisare che si versa in una situazione di "soccombenza" in quanto la inammissibilità, giustificata dalla rinuncia all'impugnazione per carenza di interesse non è correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa e non prevedibili (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, dep.2019, Rv. 274736-01; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916-01).
4. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene equa del caso di specie, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso. Devono essere disposti a cura della cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att.cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att.cod.proc.pen. Co