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Ordinanza — n. 42767/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming procedural nullity due to citation deadline violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42767/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano regarding a procedural nullity claim based on a citation deadline violation. The defense argued that the new forty-day term for appearance under the Cartabia law applied retroactively, whereas the lower court had previously rejected the objection at the first hearing. The court ruled that the defendant's subsequent request for a retrial to negotiate a plea deal effectively waived the nullity objection, rendering it moot and lacking interest for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 601, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: A party's request for a retrial to negotiate a plea agreement constitutes a waiver of procedural nullity objections, depriving the cassation court of interest to examine them.

Parole chiave

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procedural nullity citation deadline waiver of objection plea deal agreement inadmissible appeal Cartabia law interest in cassation termine di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
Nel caso in esame, il termine non era stato rispettato, in quanto, contrariamente a quanto assentito dalla Corte territoriale (che aveva rigettato con ordinanza dettata a verbale di udienza l'eccezione), la nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Pietropaolo Giuseppe, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 14/12/2023 che, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
D.Igs. 10 ottobre 2022, n. 150
g), D.Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile a far data dal 30 dicembre 2022, dal momento che essa non è stata oggetto di specifico differimento da parte dell'art.
Art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2022
art. 599-bis cod. proc. pen
Pietropaolo Giuseppe, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 14/12/2023 che, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 4/06/2018
(Sez. 5, n. 29243 del 4/06/2018, Rv.
Sez. 4, n. 4460 del 12/12/2005
Sez. 4, n. 4460 del 12/12/2005, dep.
S.U. 27 giugno 2024, Hassan
il recente arresto di S.U. 27 giugno 2024, Hassan, informazione provvisoria n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIETROPAOLO GIUSEPPE, nato a NAPOLI il 02/10/1975 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Pietropaolo Giuseppe, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 14/12/2023 che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 1), 3) e 4) (nella duplice contestazione di cui agli artt. 648 e 494 cod. pen.) sostituendola con la detenzione domiciliare, con le prescrizioni contenute in sentenza.

2. La difesa affida il ricorso ad un motivo, con cui deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o di decadenza. In particolare, si duole del mancato rispetto per l'imputato del termine libero a comparire tra la notifica del decreto di citazione e la prima udienza di comparizione stabilito per il giudizio di appello dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. Rappresenta, infatti, che "la notifica del decreto di citazione per l'udienza del 21/11/2023 è avvenuta il 24/10/2023, ovvero 28 giorni prima, in violazione dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. come modificato dalla legge Cartabia, nonché dal d.lgs. n. 150 del 2022".

Nel caso in esame, il termine non era stato rispettato, in quanto, contrariamente a quanto assentito dalla Corte territoriale (che aveva rigettato con ordinanza dettata a verbale di udienza l'eccezione), la nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), D.Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile a far data dal 30 dicembre 2022, dal momento che essa non è stata oggetto di specifico differimento da parte dell'art. 94, comma 2, del citato decreto e non esistendo incompatibilità funzionale tra il termine di comparizione riformato e la perdurante applicazione del rito emergenziale, di cui all'art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale prevede quale forma di trattazione ordinaria quella cartolare.

3. Il ricorso è inammissibile. Vero è che l'esito della procedura camerale di cui all'articolo 599, comma 4, cod. proc. pen., per effetto dell'accordo intervenuto tra le parti sui motivi di appello in virtù del potere dispositivo a queste riconosciuto sul punto, non preclude la possibilità di prospettare nel giudizio di legittimità questioni che riguardano invalidità relative allo stesso procedimento camerale, è anche vero però che, nella specie, l'invalidità denunciata non è idonea a produrre quelle conseguenze dirimenti che il ricorrente intende conseguire.

E ciò non solo perché corretta risulta l'ordinanza con cui la Corte di merito ha rigettato alla prima udienza del 21711/2023 l'eccezione di nullità del decreto di citazione sollevata dalla difesa sul rilievo del mancato rispetto del termine a comparire per l'imputato, da individuarsi in quello di giorni venti e non quaranta per come prospettato dal ricorrente (sul punto v. il recente arresto di S.U. 27 giugno 2024, Hassan, informazione provvisoria n. 9/2024), ma anche e soprattutto perché a detta udienza la difesa chiese congiuntamente al pubblico ministero un rinvio al fine di valutare la possibilità di un concordato, poi tradottasi nella richiesta formulata alla successiva udienza del 14/12/2023 ove la Corte di appello ha ritualmente preso atto dell'accordo raggiunto sulla pena verificandone, nel pieno contraddittorio tra le parti, la ritualità e la rispondenza ai requisiti di legge, ratificandone la legittimità e pronunziando la sentenza ora impugnata.

Il rinvio a richiesta di parte non solo avrebbe in ipotesi sanato l'inosservanza del termine a comparire, ma ha reso inutiliter data l'eccezione di nullità svolta, essendo l'imputato stato restituito nel pieno delle sue facoltà che ha compiutamente svolto formulando la richiesta di accordo sulla pena. Da qui l'inammissibilità a riproporre in questa sede, per carenza di interesse, un profilo di nullità che la concreta sequenza processuale ha reso ormai esaurito e al quale l'interessato ha rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (Sez. 5, n. 29243 del 4/06/2018, Rv. 273194;

Sez. 4, n. 4460 del 12/12/2005, dep. 2006, gala, Rv. 233568 - 01, in motivazione a pag. 3). Con conseguente possibilità per il Collegio di dichiarare l'inammissibilità de plano.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del