Ordinanza — n. 42766/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Cuneo ha assolto per non aver commesso il fatto De Luca Giorgio Maria dal reato allo stesso ascritto (artt. 640 cod.pen.). De Luca Giorgio Maria ha proposto appello avverso la predetta decisione per mezzo del proprio difensore Avv. Daniele Conti; l'appello è stato convertito in ricorso per cassazione e risulta proposto con motivi con i quali è stata contestata la formula dubitativa adottata dal Tribunale e la condanna alle spese del ricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 640 cod.pen; Ordinanza — n. 42766/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod.pen.). De Luca Giorgio Maria ha proposto appello avverso la predetta decisione per mezzo del proprio difensore Avv. Daniele Conti; l'appello è stato convertito in ricorso per cassazione e risulta proposto con motivi con i quali è stata contestata la formula dubitativa adottata dal Tribunale e la condanna alle spese del ricorrente.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA GIORGIO MARIA nato a BOLOGNA il 30/12/1982 avverso la sentenza del 29/11/2022 del TRIBUNALE di CUNEOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Cuneo ha assolto per non aver commesso il fatto De Luca Giorgio Maria dal reato allo stesso ascritto (artt. 640 cod.pen.).
2. De Luca Giorgio Maria ha proposto appello avverso la predetta decisione per mezzo del proprio difensore Avv. Daniele Conti; l'appello è stato convertito in ricorso per cassazione e risulta proposto con motivi con i quali è stata contestata la formula dubitativa adottata dal Tribunale e la condanna alle spese del ricorrente.
3. Il ricorso, presentato come appello (non proponibile in considerazione della formula assolutoria secondo la quale il De Luca non ha commesso il fatto) è inammissibile, atteso che a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc.pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, mentre il difensore Daniele Conti non risulta allo stato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (Sez. U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010- 01,Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018,Zahir,Rv. 274636,Sez. 5, n. 18315 del 25/03/ 2019, Manfreda, Rv. 276039 - 01, Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01, Sez.
5. N. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765-01, Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01).
4. Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembr