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Ordinanza — n. 42764/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42764/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42764/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Abate Agatino Lorenzo, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 30/01/2024 che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in ordine al reato di riciclaggio.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42764/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in ordine al reato di riciclaggio.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riciclaggio di rifiuti revisione della sentenza penale sanzioni penali riciclaggio di capitali adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABATE AGATINO LORENZO, nato a CATANIA il 10/08/1977 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Abate Agatino Lorenzo, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 30/01/2024 che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in ordine al reato di riciclaggio.

2. La difesa affida il ricorso ad un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, in merito alla rideterminazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile non essendo il motivo consentito in sede di legittimità. In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 — 01). Nel caso in esame, nessuno dei vizi consentiti è specificamente denunciato, né ravvisabile nella sentenza impugnata.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. N.) 3 Così deciso, il 26 settembre