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Sentenza — n. 42758/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against provisional seizure of company shares due to lack of periculum in mora.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42758/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal filed by Favia Vera against the Naples Review Tribunal's order rejecting a provisional appeal regarding the seizure of 90% of the shares in Cavicore Metalworking s.r.l. The defense argued that the seizure lacked periculum in mora and violated proportionality principles, noting the seized items represented a negligible fraction of total supplies and that the company had not engaged in systematic deviant activity. The court rejected these claims, ruling that maintaining legal control over the legal person was necessary to prevent the company from being used as a tool for further criminal acts, and that a single statutory requirement for provisional measures suffices to justify the order.

Regesto Legislator

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Art. 321, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 125, cod. proc. pen.; The court held that maintaining control over a legal person is justified to prevent the repetition of crimes, and the existence of a single statutory requirement for provisional measures is sufficient to confirm the order.

Parole chiave

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provisional seizure periculum in mora proportionality principle legal person control criminal investigation vizio di procedura assenza di persecuzione censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Quanto alla seconda censura, concernente l'intervenuta declaratoria di nullità del capo di imputazione in forza del quale è stato disposto il sequestro preventivo per equivalente delle quote sociali, ai sensi del comma 2 dell'art. 321 cod.
Art. 125, cod. proc. pen.
Art. 53, comma 1-bis, D.lgs. n. 231/01
Art. 616, cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 648-quater cod. pen
231/01 (essendo la misura reale stata disposta sulle quote anche per equivalente ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen.
art. 321 cod. proc. pen
Quanto alla seconda censura, concernente l'intervenuta declaratoria di nullità del capo di imputazione in forza del quale è stato disposto il sequestro preventivo per equivalente delle quote sociali, ai sensi del comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen.
artt. 648-quater cod. pen
(in relazione agli artt. 648-quater cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020
Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rv.
Conf. n. 937/1993
n. 4829/1996
194729; n. 4829/1996, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAVIA VERA, nata a MILANO il 31/07/1972 avverso l'ordinanza del 22/04/2024 del TRIBUNALE RIESAME di NAPOLIletto il ricorso del Difensore; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022, conv. con modif. I. n. 14/2023.

RITENUTO IN FATTO

1. Favia Vera, quale terza interessata (quale titolare del diritto di proprietà sul 90% delle quote sociali), ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 5/02/2024, che ha rigettato l'appello cautelare proposto nei confronti del provvedimento con cui il Tribunale di Napoli, in sede dibattimentale, ha respinto la richiesta di restituzione del 90% delle quote del capitale sociale della Cavicore Metalworking s.r.I., sequestrate dal Gip ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. in relazione al reato di cui al capo 7) della rubrica (emissione di fatture per operazioni inesistenti ascritto alla società M.T. s.p.a. e a Patti Romano, quale presunto gestore di fatto della stessa in concorso con altri e quale responsabile commerciale della società ricorrente) escludendo che le quote di partecipazione fossero effettivamente della ricorrente e non già nella disponibilità dell'indagato Patti Romano.

2. La difesa, dopo avere ricostruito l'evolversi della vicenda processuale, affida il ricorso a due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale processuale in relazione agli artt. 125, 275 e 321, comma 1, cod. proc. pen. La censura attiene alla mancanza del periculum in mora e alla violazione del principio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità del sequestro. In particolare, si sottolinea come le forniture oggetto delle false fatturazioni (ascritte alla società MT s.p.a. e a Patti Romano quale presunto gestore di fatto) rappresentino, in realtà, soltanto 11°/0 delle forniture di materiale percepite da Cavicore nell'esercizio di competenza (e allo 0,0% se poste in relazione al fatturato globale), per come acclarato dagli esiti di consulenza tecnica parte; che le fatture emesse a Cavicore sono pochissime, risultando le ulteriori in favore di diversa società; la stessa relazione dell'amministratore giudiziario aveva escluso che la società Cavicore avesse manifestato attività industriali sistematicamente devianti rispetto alla normativa di riferimento, né risultava basare il proprio profitto su condotte produttive palesemente illecite; che il Patti Romano era stato definitivamente allontanato dalla vita societaria. 2.2.

Con il secondo motivo lamenta l'inosservanza degli artt. 125, 321 cod. proc. pen. e 53, commal-bis, D.Igs. n. 231/01. La censura attiene all'omessa motivazione in ordine ai motivi spiegati dalla difesa ai punti 2) e 3) dell'appello cautelare e inerenti alla sopravvenuta inesistenza dei requisiti giustificativi dei sequestri insistenti sulle quote di Cavicore disposti a norma degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 648-quater cod. pen. e 53, comma 1-bis, d.lgs. n. 231/01 (essendo la misura reale stata disposta sulle quote anche per equivalente ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen. e 53, comma 1-bis, D.Igs. n. 231/01 in relazione al profitto di cui al capo 8) della rubrica afferente al delitto di riciclaggio contestato al Patti Romano).

In particolare, si rappresenta come nel corso del processo di merito, il Tribunale avesse dichiarato la nullità del capo di imputazione sub 8) per genericità della contestazione e individuazione del delitto presupposto.

3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria del 18/07/2024, sul rilievo della manifesta infondatezza di entrambi i motivi dedotti, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. Quanto alla prima censura, concernente l'attività prevalentemente legale dell'impresa sociale di cui la ricorrente è quotista, deve osservarsi che tale aspetto non risulta determinante ai fini del sequestro con finalità innpeditiva. Il Tribunale del riesame ha accertato, nei limiti del giudizio cautelare, che le quote della ricorrente sono riconducibili all'indagato Patti Romano. Pertanto, trattandosi di un'impresa coinvolta nella frode carosello avente ad oggetto la vergella, essa costituisce un potenziale veicolo per la reiterazione del reato, indipendentemente dalla misura nella quale la stessa sia stata coinvolta in passato.

La circostanza che la fatturazione illecita - costituente il fumus delicti in forza del quale è stata disposta la misura cautelare - attenga a entità assai modeste del fatturato della società e che la stessa nel suo ordinario operare non abbia manifestato altre criticità, non esclude, per le ragioni indicate, che la stessa possa prestarsi alla realizzazione di ulteriori condotte del tipo di quelle contestate, stante l'attribuzione all'imputato Patti Romano della gestione di fatto della società alla luce anche della riconducibilità del reato fiscale - caratterizzato da un importo complessivo assai significativo - fondante la cautela reale ad un contesto associativo caratterizzato dalla realizzazione di plurimi reati di natura tributaria e frodi in materia di metalli.

Del resto, sebbene il principio di proporzionalità imponga al giudice cautelare - anche nel caso di sequestro cd. innpeditivo - di motivare sull'impossibilità di fronteggiare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati ricorrendo a misure cautelari meno invasive oppure limitando l'oggetto del sequestro o il vincolo posto dallo stesso in termini tali da ridurne l'incidenza sui diritti del destinatario della misura reale, allorché la società risulti lo strumento attraverso cui è stato realizzato il reato fiscale e la stessa sia indicata nelle mani di colui che ne è l'artefice, nessuna illogicità sconta l'ordinanza impugnata per avere ritenuto necessario mantenere, nel corso del procedimento, un controllo legale della persona giuridica affinché non si ripetessero condotte del tipo di quelle contestate all'imputato.

È, infatti, col sequestro delle quote sociali e l'affidamento temporaneo della gestione ad un amministratore giudiziario che si evita il pericolo che la società possa prestarsi ad essere utilizzata quale componente soggettiva di ulteriori false fatturazioni.

3. Quanto alla seconda censura, concernente l'intervenuta declaratoria di nullità del capo di imputazione in forza del quale è stato disposto il sequestro preventivo per equivalente delle quote sociali, ai sensi del comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen. (in relazione agli artt. 648-quater cod. pen. e 53, comma 1-bis d.lgs. n. 231/01) in ordine al delitto di riciclaggio contestato al Patti Romano e da cui la ricorrente fa conseguire la caducazione della misura cautelare, va anzitutto precisato, per come rilevato nella requisitoria del P.G., che non risulta allegato l'appello cautelare al ricorso per cassazione, almeno secondo l'indice in calce al ricorso, con conseguente genericità del motivo per difetto di autosufficienza.

Peraltro, deve osservarsi che la declaratoria di nullità del capo d'imputazione non equivale in alcun modo ad una assoluzione e non contiene un intrinseco apprezzamento circa il quadro indiziario (nel caso del sequestro del fumus) e, pertanto, non determina l'inefficacia della misura cautelare reale. Sotto tale aspetto, pertanto, la censura risulta anche generica. Del resto, la conferma del vincolo reale operata dal Tribunale del riesame in ragione dell'esigenza di cui al comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen. esclude il rilievo decisivo delle ulteriori censure inerenti a differenti presupposti in forza dei quali è stato apposto il vincolo reale, essendo principio consolidato in sede di legittimità che basta anche solo l'esistenza di una sola delle esigenze cautelari previste dalla legge per giustificare o confermare, in sede di riesame, l'adozione del provvedimento. (In tema di misure personali v.

Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rv. 278944 - 02. Nella specie la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari facendo riferimento solo al pericolo di reiterazione del reato, senza alcun riferimento al pericolo di inquinamento probatorio al quale pure aveva fatto riferimento l'ordinanza impugnata). (Conf. n. 937/1993, Rv. 194729; n. 4829/1996, Rv. 203610).

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condann