Civil appeal dismissed because plaintiff withdrew appeal after administrative settlement, triggering inadmissibility under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the civil appeal inadmissible because the plaintiff withdrew the appeal following a settlement reached with the administrative authority. The plaintiff argued that the previous ruling regarding legal fee distribution no longer applied to anti-statist lawyers, prompting the withdrawal. Consequently, the Court ruled that the withdrawal constituted a cause for inadmissibility under Article 591 of the Criminal Procedure Code, ordering the plaintiff to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A withdrawal of appeal by the private party constitutes a cause for inadmissibility, rendering the appeal inadmissible and subjecting the withdrawing party to payment of procedural costs and a fine.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile ASSOCIAZIONE ANTIRACKET ANTIUSURA ETNEA "GABRIELLA GUERINI" ONLUS - AS.A.A.E. nel procedimento a carico di: GALATI GIORDANO LUIGI nato a CATANIA il 23/10/1985 PRUITI GIOVANNI nato a BRONTE il 01/10/1976 TRISCARI GIACUCCO CARMELO nato a CESARO' il 06/10/1973 GALATI GIORDANO ANTONINO nato a BRONTE il 04/09/1983 inoltre: ASSOCIAZIONE ANTIRACKET ED ANTIUSURA DI TROINA ASSOCIAZIONE NZIONALE ANTIMAFIA ALFREDO AGOSTA TRICASI ROSARIO MILITELLO GIUSEPPE GALATI SANSONE GIUSEPPE avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette/saRttte le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO , a e I\ :Co Ir\rf\Cr .551U\ e i ri tfnNN • FATTO E DIRITTO 1.
Rilevato che: Con sentenza n 1009/22 resa all'udienza pubblica del 26 novembre 2021 questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Galati Giordano Luigi, Pruiti Giovanni, Triscari Giacucco Carmelo e Galati Giordano Antonio, condannandoli, per quanto qui di interesse, alla rifusione delle spese in favore di Associazione Antiracket ed Antisusura Etnea "che liquida in complessivi € 3.510,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv.to Caterina Galati Rando..."; il difensore della parte civile presentava istanza di correzione della suddetta sentenza in quanto: la legge n. 512 del 22.12.1999, che permette l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso per la refusione delle spese legali non trova più applicazione nel caso di avvocati antistatari; le spese del giudizio di Cassazione potranno pertanto essere refuse direttamente alla Associazione rappresentata dal difensore, previa correzione nella parte relativa alla sola distrazione delle medesime.
Ciò premesso, l'associazione ricorrente ha fatto pervenire rinuncia all'impugnazione, avendo raggiunto un accordo con l'ente amministrativo in base ad una diversa interpretazione della legge operata dall'ente medesimo; la rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa de