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Sentenza — n. 42753/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of non-sentencing arguments in plea agreement.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42753/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by two defendants inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The defendants argued that the appellate court erred in sentencing by treating contested recidivism as a more serious aggravating circumstance than fraud against an elderly person. The court ruled that because the defendants had agreed to the sentence in a plea deal, they implicitly waived all other appeal grounds, rendering the second argument legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In proceedings with a plea agreement, defendants implicitly waive all other appeal grounds, making arguments regarding sentencing calculation inadmissible.

Parole chiave

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plea agreement waiver of appeal inadmissible appeal sentencing calculation recidivism aggravation court costs Cassa delle Ammende aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Dalla lettura del verbale di udienza risulta che i difensori dei ricorrenti hanno concordato la pena con il Pubblico ministero, con implicita, quanto ovvia, rinuncia a tutti gli altri motivi, ai sensi dell'art. 599-bis, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Dalla lettura del verbale di udienza risulta che i difensori dei ricorrenti hanno concordato la pena con il Pubblico ministero, con implicita, quanto ovvia, rinuncia a tutti gli altri motivi, ai sensi dell'art. 599-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
L'illegalità della pena costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione (e ad eccezione della sua tardività), la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata» (così Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, 3azouli
A parte i casi in cui la pena sia stata determinata sulla base di parametri edittali successivamente dichiarati incostituzionali con effetti ex tunc (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, 3azouli, Rv.
Sez. 5, n. 1205 del 20/11/2020, Magini
Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia
Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia, Rv.
Sez. 2, n. 14307 del 14/3/2017, Musumeci
3 277956; Sez. 2, n. 14307 del 14/3/2017, Musumeci, Rv.
Sez. 5, n. 8639 del 20/1/2016, De Paola
269748; Sez. 5, n. 8639 del 20/1/2016, De Paola, Rv.
Sez. 6, n. 32243 del 15/7/2014, Tanzi
266080; Sez. 6, n. 32243 del 15/7/2014, Tanzi, Rv.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da:

1) Dattilo Emmanuel, nato a Pompei il 06/09/1996, 2) Spera Vincenzo, nato a Napoli il 06/02/1996, avverso la sentenza del 03/04/2024 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio in ordine al trattamento sanzionatorio; lette le conclusioni scritte del difensore dei ricorrenti, Avv. Luigi Bonetti, che si è riportato ai motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, emessa il 12 ottobre 2023, ha confermato la responsabilità dei ricorrenti in relazione al reato di truffa aggravata ai danni di un anziano loro in concorso ascritto ed ha applicato, ed ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto, deducendo:

1) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata considerazione dei motivi di appello diversi da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio ed ai quali il ricorrente non aveva rinunciato;

2) violazione di legge in relazione al calcolo della pena, per avere la Corte avallato l'errore in cui era incorso il giudice di primo grado nel ritenere la recidiva contestata agli imputati (in forma specifica, reiterata ed infraquinquennale) come circostanza più grave rispetto a quella di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis cod. pen ed, inoltre, per avere operato un ulteriore aumento di pena non dovuto per tale seconda circostanza aggravante. Ne conseguirebbe l'illegalità della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e, comunque, manifestamente infondati. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Dalla lettura del verbale di udienza risulta che i difensori dei ricorrenti hanno concordato la pena con il Pubblico ministero, con implicita, quanto ovvia, rinuncia a tutti gli altri motivi, ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen..

2. Quanto al secondo motivo, deve osservarsi che la pena applicata dalla Corte, al di là della violazione di legge dedotta dal ricorrente, non è illegale. L'illegalità della pena costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione (e ad eccezione della sua tardività), la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata» (così Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

3. A parte i casi in cui la pena sia stata determinata sulla base di parametri edittali successivamente dichiarati incostituzionali con effetti ex tunc (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, 3azouli, Rv. 266080), nella nozione di pena illegale - secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità - rientra solo quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge ovvero quella quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali; per contro, non configura una ipotesi di pena illegale ab origine la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (v., ad es., Sez. 5, n. 1205 del 20/11/2020, dep. 2021, Magini, Rv. 280434;

Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia, Rv. 3 277956; Sez. 2, n. 14307 del 14/3/2017, Musumeci, Rv. 269748; Sez. 5, n. 8639 del 20/1/2016, De Paola, Rv. 266080; Sez. 6, n. 32243 del 15/7/2014, Tanzi, Rv. 260326). Non trattandosi di pena illegale, come sostenuto in ricorso, la violazione di legge, trattandosi di processo con pena concordata tra le parti, non può essere dedotta. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 26.09.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giovanna Verga DEPOSITATO IN CANCELLARLA SECO