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Sentenza — n. 42752/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive grounds and lack of specific comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42752/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the appellate court erred in assessing causality for injuries and misapplied aggravating circumstances, but these claims were deemed identical to those rejected during the appeal phase. The court ruled that such repetitive grievances, lacking a critical comparison with the lower court's detailed reasoning, constitute generic complaints rather than valid legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 173 disp. att. c.p.p.: Appeals based on grounds already rejected in the second instance are inadmissible if they merely offer an alternative reading of the merits without critically engaging with the specific reasoning of the appellate judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive grounds rejection lack of critical comparison generic complaints doctrine Italian criminal procedure reato grave di stupefacenti altri reati aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 173 disp. att. c.p.p.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'Esposito, mediante il proprio difensore, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att.
Art. 616 cod. proc. pen.
7.11 ricorso deve, in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
art. 628 cod.pen
3, cod.pen.; capo b) art. 628 cod.pen.).
art. 173 disp.att. cod. proc. pen
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'Esposito, mediante il proprio difensore, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
art. 582 cod.pen
art. 616 cod.proc.pen
7.11 ricorso deve, in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
5.11 primo e il secondo motivo di ricorso non sono consentiti, risolvendosi in una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
6.11 terzo, quarto e quinto motivo di ricorso sono del tutto generici ed aspecifici, non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della Corte di appello (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO PASQUALE CHRISTIAN nato a POMPEI il 11/11/2000 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. MAURIZIO MILAN, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso, con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 14/12/2023, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 27/04/2023, con la quale Esposito Pasquale Christian è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti in rubrica (capo a) artt. 582, 583, comma primo, n.1, 585 in relazione all'art. 577 n. 3, cod.pen.; capo b) art. 628 cod.pen.).

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'Esposito, mediante il proprio difensore, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1.Vizio della motivazione perché omessa in relazione al delitto di cui all'art. 628 cod.pen.; la difesa aveva evidenziato l'inattendibilità della persona offesa, le discrepanze tra le diverse versioni fornite dalla stessa, la mancanza di riscontri da parte degli altri testimoni in ordine ai tempi dell'aggressione, alla ricorrenza di un vero e proprio pestaggio e di una effettiva presenza di lesioni collegate causalmente alla aggressione subita; anche gli atteggiamenti tenuti dai familiari della persona offesa mal si conciliano con la asserita ricorrenza di un pestaggio. 2.2.

Vizio della motivazione perché omessa in relazione al delitto di cui all'art. 582 cod.pen.; manca qualsiasi prova della ricorrenza di un nesso causale tra la condotta posta in essere dall'Esposito e le lesioni riportate dalla persona offesa, sarebbe stata necessario sul punto una perizia medico legale; la Corte di appello glissa sul tema semplicemente ritenendo non necessaria una perizia per riscontrare la causa delle lesioni. 2.3. Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 583, comma primo, cod.pen.; il ricorrente è stato dimesso dall'ospedale dopo soli ventiquattro giorni, non appare sufficiente l'indicazione dei medici al momento della dimissione dall'ospedale che indicavano ulteriore riposo per ulteriori trenta giorni. 2.4.

Violazione di legge in ordine alla sussistenza della aggravante di cui agli artt. 585 e 577 n. 3 cod. pen.; la Corte di appello ha confuso il concetto di premeditazione con quello di semplice preordinazione, che inerisce solo alle modalità di esecuzione del disegno criminoso. 2.5. Vizio della motivazione perché assente in ordine alla misura della pena posta in continuazione ai sensi degli artt. 81 e 133 cod. pen.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. i 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, reiterativi e non consentiti, oltre che manifestamente infondati. In via preliminare occorre considerare come nel caso in esame ricorra una c.d. "doppia conforme", avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado. Inoltre, i motivi proposti si caratterizzano, anche nella formulazione lessicale, per essere del tutto reiterativi dei motivi di appello, in mancanza di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.

Questa Corte ha affermato, con principio che si intende ribadire, che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). 5.11 primo e il secondo motivo di ricorso non sono consentiti, risolvendosi in una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01), in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello che ha specificamente ricostruito le condotte imputate (sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e del materiale acquisito, oltre che in considerazione delle dichiarazioni degli altri testimoni, sottolineando l'irrilevanza per marginalità delle discrasie richiamate dalla difesa, in modo del tutto reiterativo, anche in questa sede), la qualificazione giuridica e la ricorrenza degli elementi tipici dei delitti oggetto di imputazione specificamente considerati anche quanto alla offensività ed alle conseguenze della azione posta in essere certificata e valutata in ambiente ospedaliero pubblico (pag.3 e seg.). 6.11 terzo, quarto e quinto motivo di ricorso sono del tutto generici ed aspecifici, non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della Corte di appello (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01), che ha correttamente applicato i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alle aggravanti conteste, sulla base delle univoche emergenze istruttorie (riconoscimento effettuato dalla persona offesa e dai testimoni, caratteristiche della aggressione, conseguenze della stessa, effetti dannosi sulla persona offesa, valutazione della gravità della condotta anche quanto all'aumento in continuazione, caratteristiche organizzative della azione posta in essere). 2- Inoltre, occorre considerare come il ricorrente si sia limitato a contestare in modo del tutto aspecifico la dosimetria della concreta pena inflitta e gli aumenti in continuazione, che si appalesano assolutamente proporzionati, in presenza di una motivazione puntuale che ha richiamato la gravità del fatto e la particolare lesività della condotta, in assenza di qualsiasi irragionevolezza o illogicità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 7.11 ricorso deve, in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro