Italian Court of Cassation dismisses appeal on notification nullity but allows acquittal due to statute of limitations. The court ruled that while the notification error was cured, the crime expired after the 2015 conviction notice. The third ground regarding lack of intent was absorbed by the expiration of the limitation period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal, declaring the crime extinguished by the statute of limitations. Although the appellants argued for nullity due to improper service of process and lack of intent, the court found the notification error cured and the conviction notice interrupted the limitation period. Consequently, the court rejected the procedural defect but granted acquittal because the crime expired on December 7, 2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 179 cod. proc. pen.; Art. 184 cod. proc. pen.: The absolute nullity of citation arises only from omission or ineffective service, not mere procedural errors, which are cured by subsequent valid service; the criminal statute of limitations runs from the date the conviction notice is served to the accused, interrupting the period regardless of later revocation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da:
1) Pignataro Rosa, nata a Modugno il 29/05/1981, 2) Mallardi Donato, nato a Bari il 22/10/1978, avverso la sentenza del 06/06/2023 della Corte di appello di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Bari, emessa il 6 giugno 2023, ha confermato la responsabilità dei ricorrenti per il reato di invasione arbitraria di una abitazione appartenente all'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e con distinti atti di identico contenuto. Deducono: 1)violazione di legge per non avere la Corte rilevato la nullità della sentenza di primo grado e degli atti successivi dovuta al difetto di notificazione agli imputati del decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale di Bari, essendo stata tale notificazione erroneamente disposta al difensore di fiducia pur in assenza di una elezione di domicilio presso lo studio del legale da parte degli imputati;
2) violazione di legge per non avere la Corte rilevato l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza impugnata, essendo decorso il termine alla data di emissione del decreto penale di condanna il 7 aprile 2014;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità degli imputati, non avendo egli occupato per primi l'immobile e non essendo emersa la loro consapevolezza della illegittima occupazione da parte dei soggetti che la occupavano in precedenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati in ragione di quanto segue. 1.Quanto al primo motivo, deve richiamarsi il principio secondo il quale, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.
Sez. U, Sentenza n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato; Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Brancolini, Rv. 284810. Nel caso in esame, non si verte in tema di nullità assoluta in quanto risulta dagli atti e lo stesso ricorso lo riconosce, che gli imputati erano stati regolarmente citati a giudizio per le prime udienze presso altra sede del Tribunale barese poi soppressa e sostituita con quella ove il processo era proseguito.L'erronea citazione era avvenuta presso la seconda sede, ma gli imputati avevano regolarmente ricevuto la notifica delle prime udienze presso la sede soppressa, così dimostrando di avere piena conoscenza del processo.
L'errore nella modalità di notificazione del nuovo decreto di citazione non era stato eccepito dal difensore di fiducia alla prima udienza utile tenutasi presso la nuova sede del Tribunale, sicchè il vizio si era sanato.
2. E' fondato il secondo motivo. Deve rilevarsi che il decreto penale opposto dagli imputati va considerato come uno degli atti interruttivi del corso della prescrizione (in questo senso Sez. 3, n. 38207 del 07/07/2011, Rizzo, Rv. 251380), che ha effetto anche ai fini della cessazione della permanenza del reato secondo il principio per il quale, il decreto penale di condanna interrompe la permanenza del reato dal momento della sua notifica all'imputato, a nulla rilevando il fatto che, a seguito dell'opposizione e della comparizione in udienza di quest'ultimo, sia in seguito revocato (fattispecie in tema di violazione degli obblighi di assistenza). (Sez. 6, Sentenza n. 19000 del 25/02/2016, G., Rv. 266993, Sez. 2, n. 12931 del 13/01/2012, Catanese, Rv. 252798).
Ne consegue che, essendosi interrotta la permanenza del reato il 23 febbraio 2015 - data delle notifica agli imputati del decreto penale, siccome risultante dagli atti - il reato, nella impossibilità di pervenire all'assoluzione degli imputati, non evidente ictu ()cui/ vista l'abusiva occupazione dell'immobile da parte loro - si è prescritto il 7 dicembre 2023, anche tenuto conto della sospensione dei termini intervenuta il 22.11.2018 fino al 14.3.2019. Tanto assorbe il terzo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 26.09.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giovanna Verga DEPOSITATO IN CANCELLARI-A