Italian Court annuls appeal ruling for mafia aggravating circumstance exclusion in extortion case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision which had declared the defendants' actions time-barred and excluded the mafia method aggravating circumstance. The prosecution argued that the defendants' implicit references to the mafia and their ability to control the auction context constituted this aggravating circumstance under Italian law. The court found the lower court's reasoning legally flawed and factually unsupported, noting that the defendants' statements were not generic but specifically evoked organized crime control, thereby rejecting the time-bar defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416-bis.1 cod. pen.; The exclusion of the mafia method aggravating circumstance in extortion cases is erroneous when the defendant's statements implicitly evoke organized crime control within the specific context, regardless of the victim's awareness or the lack of specific mafia names.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, nel procedimento a carico di:
1) Catania Luca, nato a Vibo Valentia il 29/11/1977, 2) Catania Antonio, nato a Vibo Valentia i! 03/06/1970, avverso la sentenza del 15/01/2024 della Corte di appello di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, emessa il 21 dicembre 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Catania Antonio e Catania Luca in ordine ai reati, ritenuti estinti per prescrizione, di tentata libertà degli incanti e tentata estorsione in danno dei coniugi Montorro Anita e Marzano Vincenzo Antonio, minacciati affinchè desistessero dalla partecipazione ad un'asta pubblica per l'aggiudicazione di due immobili nell'ambito di una procedura esecutiva a carico degli imputati. A tale statuizione la Corte è pervenuta previa esclusione della circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen..
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione della aggravante appena menzionata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. La motivazione offerta dalla Corte di appello in ordine alla esclusione della circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso va censurata sia dal punto di vista giuridico che sotto il profilo logico-ricostruttivo. In punto di diritto, è noto che la minaccia estorsiva può essere anche implicita o addirittura "silente" ed è permeata da metodo mafioso quando il tenore della minaccia, calata in un determinato contesto ambientale, faccia implicitamente evocare che essa non sia frutto di una azione isolata del singolo artefice, ma si inserisca o alluda ad un contesto criminale di tipo organizzato.
In questo senso, è la pacifica giurisprudenza dì legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 17081 del 26/11/2014, dep. 2015, Bruni, Rv. 263701; Massime precedenti Conformi: N. 38964 del 2013 Rv. 257760; Sez. 1, n. 17532 del 02/04/2012, Dolce, Rv. 252649. Vedi, anche, Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115; Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884; Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, Di Caprio, Rv. 277182). Nel caso in esame, è la stessa Corte di appello, a fg. 11 della sentenza impugnata, a dare atto del fatto che, almeno in una occasione, gli imputati (in particolare Catania Antonio, ma la responsabilità è stata ritenuta a carico di entrambi, in concorso tra loro, avuto riguardo alla concatenazione logica e cronologica di tutte le condotte contestate) avevano apertamente evocato alle vittime la presenza della mafia dietro ai loro comportamenti, secondo quanto già valorizzato dal Tribunale e riportato a fg. 2 della sentenza impugnata ("dovevate capire quando l'asta è andata deserta che c'era la mafia").
Ci si trova, dunque, finanche al di là della minaccia silente, già bastevole, a determinate condizioni, ad aggravare il reato attraverso il riconoscimento dell'uso del metodo mafioso. L'affermazione della Corte, intesa a valorizzare la circostanza che alla "mafia" gli imputati avrebbero fatto riferimento in una sola occasione - quasi a voler significare che ciò non fosse sufficiente - non è ancorata a nessun elemento di certa rilevanza; al contrario, nel resoconto della pronuncia di primo grado, effettuato dalla sentenza impugnata (fg. 4), è stato affermato che il ricorrente Catania Luca, in altra occasione successiva, aveva assunto un "fare mafioso", inteso ad evocare alle vittime la sua forza contrattuale illecita ("tanto vi assicuro che là dentro non c'entra nessuno").
L'altra affermazione della Corte in ordine al fatto che il riferimento alla "mafia" sarebbe stato una "locuzione estremamente generica" e "troppo evanescente", è del tutto pretestuosa e non aderente ai dati processuali ricavabili da entrambe le sentenze di merito. L'affermazione è pretestuosa, nella misura in cui sembra pretendere una più specifica indicazione di contesti di criminalità organizzata già insiti nella parola utilizzata dagli imputati, senza che vi sia la necessità di riferimenti concreti a nomi di singoli mafiosi o famiglie all'interno di un contesto ambientale di radicamento di mafie storiche quale è la Calabria.
L'affermazione non è aderente ai dati processuali, poiché il riferimento alla "mafia" non era affatto generico, in quanto collegato, nelle parole dell'agente, alla circostanza, tipica solo delle organizzazioni criminali organizzate, di poter controllare il territorio di riferimento, a tal punto da impedire a chicchessia, nella specie, la partecipazione all'asta pubblica di interesse processuale. Che tale riferimento alla "mafia" non avesse sortito alcun esito intimidatorio ulteriore sulle vittime, è affermazione inconferente rispetto alla configurazione giuridica dell'aggravante, non rilevando il comportamento della persona offesa, ma la volontà dell'autore del reato, in questo caso perpetrata in più occasioni, a dimostrazione della sua serietà sotto il profilo criminale.
Altrettanto irrilevante è la considerazione, operata in sentenza, secondo cui le vittime non avrebbero avuto - o, comunque, non sarebbe emersa al processo - alcuna consapevolezza di "possibili collegamenti dei colpevoli" agli ambienti mafiosi (peraltro, nel caso in esame, pure sussistenti, come la stessa sentenza ha dato atto in altro passaggio della motivazione). fr),L Si tratta di altro aspetto inconferente in quanto, come è noto, per l'integrazione dell'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, non occorre che l'autore appartenga o sia legato alla criminalità organizzata.
RAC>:'sYY1 Per tutte le ragioni esposte, la sentenza deve essere annullata~er nuovo vi, v, giudizio, dal momento che la sussistenza dell'aggravante [norideterming prescrizione del reato; inoltre, dovrà essere adottata una nuova statuizione sul trattamento sanzionatorio, anche attraverso l'esame del motivo di appello, che in questa sede rimane assorbito, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 26.09.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giovanna Ve