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Sentenza — n. 42743/2024 — snpen Generato dall'IA

Civil liability in criminal case dismissed due to insufficient evidence meeting civil probability standard.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42743/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the civil effects of the appellate court's judgment against the Varrone brothers, ordering a remand to a civil court. The appellants argued the lower court's reasoning was illogical and insufficient to prove their liability beyond a reasonable doubt. The Supreme Court held that the appellate court failed to provide strengthened motivation, incorrectly applying criminal standards to civil liability where the 'more probable than not' threshold was not met.

Regesto Legislator

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Art. 116 c.p.c.; Art. 600 c.p.: The civil liability assessment in criminal proceedings requires the 'more probable than not' standard, not the criminal 'high degree of logical probability,' and the appellate court must provide strengthened motivation when overturning first-instance findings.

Parole chiave

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civil liability criminal case more probable than not strengthened motivation appellate court annulment remand to civil court appropriazione indebita di fondi restituzione e risarcimento risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 116 c.p.c.
Art. 600 c.p.
art. 539 cod. proc. pen
art. 2043 cod. civ
pen., è tenuto a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili relativi alla generica condanna risarcitoria e, a tal fine, non deve verificare se si sia perfezionato il reato contestato, bensì accertare se la condotta dell'imputato sia stata idonea a provocare un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 10 luglio-11 settembre 2002, n. 30328
Il giudice, in particolare, non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'«alto grado di probabilità logica» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 10 luglio-11 settembre 2002, n. 30328).
Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 11 gennaio 2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VARRONE ALESSANDRO nato a ROCCA PRIORA il 18/01/1990 VARRONE DANIELE nato a ROMA il 16/04/1988 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore della parte civile Ludomatic Vending Group s.r.l. Avv. VINCENZO DE ANGELIS, e udito lo stesso, il quale ha insistito come da memoria depositata; udito il difensore del ricorrente, Avv. MAURIZIO MECONI, anche in sostituzione dell'Avv. ANTONIO FAVA, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 febbraio 2024, in riforma della sentenza di primo grado, condannava Varrone Alessandro e Varrone Daniele al risarcimento del danno in favore della società Ludomatic Vending Group, ritenendoli responsabili del reato di appropriazione indebita (dichiarato prescritto), per essersi appropriati di denaro ed assegni della predetta società contenuti in una cassaforte situata nei magazzini della Kikko s.r.l. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di Varrone Daniele e Varone Alessandro, lamentando la manifesta illogicità della motivazione e l'insufficienza degli elementi valorizzati al fine di sostenere un giudizio di colpevolezza che fosse in grado di superare la soglia del ragionevole dubbio: in particolare, i testimoni nulla sapevano sulla collocazione del denaro e degli assegni che sarebbero stati contenuti nella cassaforte della Kikko s.r.I., era stata giustificata l'inesistenza di contabilità della società Ludomatic ed era stato ritenuto attendibile il teste Portinari, malgrado fosse portatore di forti interessi in contrapposizione agli imputati. 1.2 II difensore eccepisce la manifesta illogicità, contraddittorietà, erroneità ed inesistenza della motivazione della sentenza nella parte in cui giustificava l'assenza di documentazione contabile della Ludomatic s.r.I., dalla quale si sarebbe potuta verificare la quantità e le ragioni della disponibilità dei «noli e dei contanti, ma soprattutto la loro legittimità della detenzione e quindi della corretta richiesta risarcitoria. 1.3 II difensore eccepisce la manifesta illogicità, contraddittorietà, erroneità ed inesistenza della motivazione della sentenza nella parte in cui spiegava perché i fratelli Varrone avevano sottratto i titoli pur non avendo un potere autonomo ed esclusivo sugli stessi, visto che non era stato dato alcun rilievo al fatto che la Ludomatic aveva anche una cassaforte propria e che anche Portinari aveva le chiavi della cassaforte della Kikko 1.4 2 II difensore eccepisce la manifesta illogicità, contraddittorietà, erroneità ed inesistenza della motivazione della sentenza nella parte in cui riconosceva il concorso di persone per Varrone Alessandro, affermata sul solo presupposto che non poteva non sapere, e per questo non condividere il disegno criminoso del fratello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato 1.1 Relativamente all'unico motivo di ricorso, si deve ribadire che "il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale, in primo grado, è intervenuta anche condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede ex art. 539 cod. proc. pen., è tenuto a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili relativi alla generica condanna risarcitoria e, a tal fine, non deve verificare se si sia perfezionato il reato contestato, bensì accertare se la condotta dell'imputato sia stata idonea a provocare un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. secondo il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" (Sez.2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377).

La citata ~sentenza prende le mosse dalla~entenza della Corte Costituzionale n. 182/2021, nella quale è stato chiarito che a seguito della maturazione della prescrizione «il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica aquiliano (art. 2043 cod. civ.) »; precisando ulteriormente come «con riguardo al "fatto" - come storicamente considerato nell'imputazione penale - il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un "danno ingiusto" secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno.

Nel contesto di questa cognizione rilevano sia l'evento lesivo della situazione soggettiva di cui è titolare la persona danneggiata, sia le conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale».... «La natura civilistica dell'accertamento richiesto dalla disposizione censurata al giudice penale dell'impugnazione, differenziato dall'(ormai precluso) accertamento della responsabilità penale quanto alle pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile, emerge riguardo sia al nesso causale, sia all'elemento soggettivo dell'illecito.

Il giudice, in particolare, non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'«alto grado di probabilità logica» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 10 luglio-11 settembre 2002, n. 30328). Per l'illecito civile vale, invece, il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria (in tal senso è la giurisprudenza a partire da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 11 gennaio 2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584)» Ciò premesso, la sentenza di appello che ha ribaltato la decisione di primo grado quanto alla responsabilità dei ricorrenti, non appare dotata di motivazione rafforzata, posto che non superA argomentazioni del primo giudice, che ha messo in evidenza come l'asserito conferimento di denaro e titoli nella cassaforte da cui i Varrone li avrebbero prelevati non ha trovato riscontro nella contabilità della società e che non era neppure certo stabilire quale dei soggetti che avevano accesso alla cassaforte (Varrone Daniele, Varrone Alessandro e Portinari Renzo) potesse avere realizzato l'appropriazione; il primo argomento è stato superato dalla Corte di appello con l'affermazione che, seppure non sia stata prodotta documentazione nel corso del dibattimento, la teste Scazzariello (che avrebbe ricostruito l'ammontare dei titoli grazie alle fatture allegate al singolo titolo) la aveva sicuramente esaminata, quando invece sarebbe stata necessaria la produzione del documento per poter ritenere raggiunta la prova; il secondo effettuando una valutazione alternativa delle prove, in particolare della testimonianza di Portinati, riconoscendo che appariva del tutto improbabile che Portinari, una volta che gli era stato impedito l'accesso alla cassaforte, la avesse già svuotata di quanto in essa contenuto (pag.9 sentenza impugnata) e dando atto dei contrasti tra Portinari e gli imputati.

2. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata agli effetti civili con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui va pure demandata la regolamentazione tra le parti delle spese relativamente al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche