Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 42741/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal regarding lack of specific reasoning for denying non-mention benefit.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42741/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially annulled the Court of Appeal's decision, declaring the appeal inadmissible regarding the first two grounds but allowing the third. The appellant argued for the non-mention benefit alongside a suspended sentence, claiming the lower court failed to explain why the favorable elements supporting the suspension did not also justify the non-mention. The court ruled that while discretion exists, granting one benefit while denying another requires specific, congruous reasoning explaining the divergence, which the lower court failed to provide.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 cod. pen.; The judge's discretion in granting or denying statutory benefits requires congruous and specific reasoning when one benefit is granted while another is denied, ensuring the rationale for the divergence is explicitly stated.

Parole chiave

Generato dall'IA
beneficio della non menzione sospensione condizionale della pena onere motivazionale discrezionalità giudiziale principio del ne bis in idem art. 133 codice penale annullamento parziale inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 649 cod. proc. pen.
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando: 1.1.1: la violazione dell'art. 649 cod.
Art. 133 cod. pen.
1.3 L'ultimo motivo di ricorso è fondato: infatti, pacifico che il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale incidente sulla valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod.
Art. 611 cod. proc. pen.
A seguito dell'assegnazione del ricorso alla Settima sezione di questa Corte, il difensore presentava memoria ex art. 611 cod.
art. 649 cod. proc.pen
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando: 1.1.1: la violazione dell'art. 649 cod. proc.pen.
art. 611 cod. proc. pen
A seguito dell'assegnazione del ricorso alla Settima sezione di questa Corte, il difensore presentava memoria ex art. 611 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
1.3 L'ultimo motivo di ricorso è fondato: infatti, pacifico che il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale incidente sulla valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro
pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464;
Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017 Mastro e altro
Cass., Sez. 3, n. 56100 del 9 novembre 2018
Non è dunque in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro (Cass., Sez. 3, n. 56100 del 9 novembre 2018).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DASSISTI MICHELA nato a MILANO il 11/09/1975 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni dell Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. MARCO EMILIO FORNARA, il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 10 novembre 2023, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto Dassisti Michela responsabile del reato previsto dagli artt. 633-639-bis cod. pen. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando: 1.1.1: la violazione dell'art. 649 cod. proc.pen. alla luce dell'esistenza di una querela per la medesima contestazione risalente al 2009, di cui, si sconosceva l'esito; 1.1.2 l'incongruenza tra il perimetro della contestazione e le considerazioni dei giudici di merito sul trattamento sanzionatorio; 1.1.3 l'omessa motivazione della Corte di appello sulla richiesta del beneficio della non menzione. A seguito dell'assegnazione del ricorso alla Settima sezione di questa Corte, il difensore presentava memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con la quale chiedeva la riassegnazione del procedimento ai fini della trattazione in pubblica udienza e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in merito alla mancata concessione del beneficio della non menzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla mancata pronuncia sulla non menzione della condanna. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, la sentenza di primo grado, a pag.3, dà atto che il Comune aveva sporto una prima querela nel 2009 "alla quale, per quanto è dato sapere, non faceva seguito un procedimento"; era quindi onere della difesa, dimostrare che vi era stata già una pronuncia di archiviazione scaturita da quella querela, in modo da dimostrare che vi era stata violazione del principio del ne bis in idem, non potendo certo gravare sull'accusa la dimostrazione di una prova negativa. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, come nel caso in esame, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464;

Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243). 1.3 L'ultimo motivo di ricorso è fondato: infatti, pacifico che il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale incidente sulla valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., possa concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità dei benefici stessi. In particolare, secondo costante insegnamento di questa Corte di legittimità, il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale.

Non è dunque in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro (Cass., Sez. 3, n. 56100 del 9 novembre 2018). Tuttavia, ove venga concesso uno dei benefici, come nel caso in esame, in cui è stata disposta la sospensione condizionale della pena, individuando una serie di elementi valutabili in senso favorevole all'imputato, e venga invece negato l'altro, tale determinazione discrezionale deve essere sorretta da una motivazione congrua e puntuale, che esponga le ragioni per le quali gli elementi valutabili favorevolmente per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro beneficio, oppure sottolinei l'emergere di altri elementi di segno negativo nell'ottica del beneficio da negarsi.

Onere motivazionale che non risulta rispettato nella sentenza gravata, che si limita a un generico richiamo ai parametri previsti all'art. 133 cod. pen., senza spiegare perché le ragioni a fondamento della concessione della sospensione condizionale della pena non possano esplicare efficacia nell'ottica della non menzione, che pure era stata richiesta in atto di appello. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente al punto concernente la valutazione del beneficio della non menzione, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Milano, altra Sezione, con declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della non menzione, con rinvio per nuovo giudizio su punto ad altra sezione della Corte di appello di < Milano. < < -- Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile il giu