Appeal against aggravated robbery dismissed for Manna; Rizzello's appeal allowed regarding suspended sentence due to lack of reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially annulled the Court of Appeal's judgment regarding Rizzello Luigi but dismissed Manna Adil's appeal. While Manna's appeal was rejected as unfounded, the Court found Rizzello's appeal valid concerning the omission of reasoning on the conditional suspension of the sentence. Consequently, the judgment was annulled for Rizzello to allow the appellate court to evaluate the statutory benefits, while the rest of the appeal was rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 601 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 163 comma 3 cod. pen.: The new 40-day appeal deadline applies to filings after June 30, 2024; failure to exercise the duty to apply statutory benefits without reasoning constitutes a violation of law and defect of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RIZZELLO LUIGI nato a GAGLIANO DEL CAPO il 15/09/1996 MANNA ADIL nato il 15/01/1994 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Rizzello limitatamente alla omessa motivazione sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena e l'inammissibilità nel resto del ricorso e di quello proposto da Manna Adil; udito il difensore dei ricorrenti, Avv. ROBERTA GENTILESCHI in sostituzione dell'Avv. Avv. LUCA PUCE, la quale ha insistito per raccoglimento dei ricorsi; -
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 22 marzo 2023, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Rizzello Luigi e Manna Adil responsabili del reato di rapina aggravata. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di Rizzello Luigi, lamentando il mancato rispetto del termine di comparizione in grado di appello: a fronte di un'udienza fissata per il 24 Marzo 2023 il decreto era stato emesso il 14 Febbraio precedente in palese violazione del nuovo termine non più di 20, ma di 40 giorni introdotto dall'art. 34, comma 1 lett. g), n.3 del D.L.vo 10 ottobre 2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022 1.2 Il difensore eccepisce inoltre il difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
2. Propone ricorso anche il difensore di Manna Adil con un motivo di ricorso identico al primo motivo proposto nell'interesse di Rizzello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell'interesse di Manna Adil è infondato, mentre quello proposto nell'interesse di Rizzello è fondato quanto al secondo motivo proposto . 1.1 Relativamente al motivo di ricorso comune ad entrambi i ricorrenti, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 27 giugno 2024 (RG. n. 35543/23, ric. Nafi, di cui è nota l'informazione provvisoria), hanno precisato che la disciplina dell'art. 601 comma 3 cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1 lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, che individua in 40 giorni il termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile agli atti di impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024 E' stata quindi confermata la tesi sostenuta da Sez.2, n. 7990 del 31/01/2024, Monaco, Rv. 286003 - 01, secondo cui "la nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, per effetto della proroga disposta dall'art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215. (In motivazione, la Corte ha precisato che sussiste una stretta correlazione tra la perdurante applicazione delle disposizioni emergenziali per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2024 e l'entrata in vigore della disciplina sui nuovi termini a comparire, non applicabili in forza della proroga delle citate disposizioni); poiché l'atto di appello è stato depositato prima della data sopra indicata, i motivi di ricorso devono essere rigettati. 1.2 Quanto al secondo motivo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che l'esercizio del potere del giudice di appello, in tema di applicazione dei benefici di legge, si connoti come un «dovere», in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l'esercizio, tanto più se il riconoscimento viene invocato dall'imputato.
Il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello di applicare i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale «non decisione», costituisce, di conseguenza, motivo di annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione, (vedi Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 - 01); pertanto, poiché Rizzello avrebbe potuto godere del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 comma 3 cod. pen.. la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello affinché valuti se sussistono le condizioni per l'applicazione del suddetto beneficio.
2. Per quanto riguarda il ricorso di Manna Adil si deve rilevare che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento,
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Rizzello Luigi limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Sezione promiscua della Corte di appello di Lecce. Rigetta nel resto il ricorso dì Rizzello e dichiara irrevocabile il giudizio di responsabilità. Rigetta il ricorso di Manna Adil, che condanna al pagamento