Ordinanza — n. 42542/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAOmessa motivazione in relazione alla correttezza della qualificazione giu- ridica. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare che «in tema di applica- zione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea ;qualifi- cazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa imme- diatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al copte- nuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione chiesdepunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non jgntriediata- mente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazipottélla sen- tenza (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 — 01). 1 ADv.,k Tali casi non ricorrono nel caso in esame e neanche sono stati dedotti con il ricorso che, pertanto, è inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42542/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare che «in tema di applica- zione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea ;qualifi- cazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa imme- diatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al copte- nuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione chiesdepunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non jgntriediata- mente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazipottélla sen- tenza (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 — 01). 1 ADv.,k Tali casi non ricorrono nel caso in esame e neanche sono stati dedotti con il ricorso che, pertanto, è inammissibile.
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a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: BESSAS SALAH EDDINE nato il 26/06/1987 in MAROCCO avverso la sentenza in data 04/06/2024 del TRIBUNALE DI FERMO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Bessas Salah Eddine, per il tramite del proprio procuratore speciale, impu- gna la sentenza in data 04/06/2024 del Tribunale di Fermo, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. Deduce:
1. Omessa motivazione in relazione alla correttezza della qualificazione giu- ridica.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare che «in tema di applica- zione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea ;qualifi- cazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa imme- diatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al copte- nuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione chiesdepunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non jgntriediata- mente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazipottélla sen- tenza (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 — 01). 1 ADv.,k Tali casi non ricorrono nel caso in esame e neanche sono stati dedotti con il ricorso che, pertanto, è inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così