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Sentenza — n. 42531/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42531/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42531/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Inosservanza di norma processuale in relazione al verbale di reperta- mento e di perquisizione dei Carabinieri, al momento del loro arrivo nel luogo del rinvenimento dell'imputato, in data 13.12.2014. Vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni rese dal teste Gintoli e al riconoscimento fotografico;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42531/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Va precisato che il principio ora enunciato è stato affermato in riferimento all'art. 581, comma 1 -quater cod. proc. pen., nella formulazione previgente rispetto alla modifica introdotta con la legge 9 agosto 2024, n. 114 e in vigore dal 24 agosto 2024. Tale principio, tuttavia, conserva la sua validità anche per il caso oggi in esame. La modifica legislativa, invero, ha comportato una restrizione della portata applicativa della norma che, prima della riforma, trovava applicazione generalizzata a tutte le impugnazioni degli imputati giudicati in assenza, sia nel caso in cui l'impugnazione venisse proposta per il tramite di un difensore di fiducia, sia nel caso che essa venisse proposta dal difensore d'ufficio.

Parole chiave

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gravi addebiti penali atti impugnabili indagine per furto reato flagrante verdetto di colpevolezza rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: CHICIUDEAN DUMITRI nato il 24/02/1988 in ROMANIA avverso la sentenza in data 13/09/2023 della CORTE DI APPELLO DI CATA- NIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FLUVIO BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

L'Avvocato Fabrizio Dimartino, quale difensore d'ufficio di CHICIUDEAN DU- MITRI, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 13/09/2023 della Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza in data 29/10/2019 del Tribunale di Ragusa, che aveva condannato l'imputato per i reati di rapina aggravata e di lesioni aggravate. Deduce:

1. Inosservanza di norma processuale in relazione al verbale di reperta- mento e di perquisizione dei Carabinieri, al momento del loro arrivo nel luogo del rinvenimento dell'imputato, in data 13.12.2014.

2. Vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni rese dal teste Gintoli e al riconoscimento fotografico;

3. Omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

.1. In via preliminare, va segnalato che i Carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina hanno comunicato che -da accertamenti effettuati per il tramite degli organi di Cooperazione Internazionale di Polizia- risulta che l'imputato ha modificato il suo nome, cambiandolo da CHICIUDEAN DUMITRI a NOVAC DUMITRI.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché proposto dal difensore d'ufficio, privo di procura speciale, di un imputato giudicato in assenza, attualmente latitante. A fronte di tale evenienza, va ribadito che «in tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., in virtù del quale il difensore deve depositare, a pena di inammissibilità, lo specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, si applica anche all'imputato assente che sia stato dichiarato latitante, non essendo configurabile alcuna compressione del diritto di difesa, poiché il latitante non è giuridicamente impossibilitato a mantenere contatti con il proprio difensore al fine di concordare le strategie difensive. (Sez. 1 - , Sentenza n. 25935 del 16/04/2024, BISSOULTANOV, Rv. 286598 — 01).

Va precisato che il principio ora enunciato è stato affermato in riferimento all'art. 581, comma 1 -quater cod. proc. pen., nella formulazione previgente rispetto alla modifica introdotta con la legge 9 agosto 2024, n. 114 e in vigore dal 24 agosto 2024. Tale principio, tuttavia, conserva la sua validità anche per il caso oggi in esame. La modifica legislativa, invero, ha comportato una restrizione della portata applicativa della norma che, prima della riforma, trovava applicazione generalizzata a tutte le impugnazioni degli imputati giudicati in assenza, sia nel caso in cui l'impugnazione venisse proposta per il tramite di un difensore di fiducia, sia nel caso che essa venisse proposta dal difensore d'ufficio.

Nella nuova formulazione, invece, l'art. 481, comma 1 -quater, cod. proc. pen. richiede la procura speciale a pena d'inammissibilità soltanto nell'ipotesi in cui l'impugnazione dell'imputato giudicato in assenza venga presentata dal difensore d'ufficio. Tale evenienza ricorre nel caso in esame, visto che l'impugnazione è stata presentata dal difensore d'ufficio di un imputato giudicato in assenza, privo di procura speciale, così che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso il 24/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presi ente Antonio Saraco Piero M • D'Agosti ni DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZI