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Sentenza — n. 42526/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42526/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42526/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) e all'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.. Il ricorrente deduce la nullità della riptifica del decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale di Crotone, in quanto erroneamente inoltrato a mezzo PEC all'Avvocato Luigi Tiano del Foro di Crotone, mentre il difensore di fiducia presso cui doveva essere notificato era l'Avvocato Vincenzo Tiano del Foro di Cosenza. Da qui la dedotta nullità, che si assume erroneamente disattesa dalla Corte di appello, che ha ritenuto che la notificazione fosse stata correttamente effettuata presso il difensore di fiducia, nonostante dagli atti emergesse il contrario.

Regesto Legislator

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art. 175 cod. pen; Sentenza — n. 42526/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 178, comma 1, lett. c) e all'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.. Il ricorrente deduce la nullità della riptifica del decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale di Crotone, in quanto erroneamente inoltrato a mezzo PEC all'Avvocato Luigi Tiano del Foro di Crotone, mentre il difensore di fiducia presso cui doveva essere notificato era l'Avvocato Vincenzo Tiano del Foro di Cosenza. Da qui la dedotta nullità, che si assume erroneamente disattesa dalla Corte di appello, che ha ritenuto che la notificazione fosse stata correttamente effettuata presso il difensore di fiducia, nonostante dagli atti emergesse il contrario.

Parole chiave

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corretta notificazione notifica tardiva dei difetti elementi comunicati a posteriori avviso di pignoramento finzione di notifica postale violazioni delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 175 cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 175 cod. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: SPADAFORA PIETRO nato il 09/01/1997 a SAN GIOVANNI IN FIORE avverso la sentenza in data 06/02/2024 della CORTE DI APPELLO DI CA- TANZARO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti alla Corte d'Appello di Catanzaro; letta la nota fatta pervenire dall'Avvocato VINCENZO TIANO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Spadafora Pietro, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 06/02/2024 della Corte di appello di Catanzaro, che ha confer- mato la sentenza in data 02/03/2021de1 Tribunale di Crotone, che lo aveva con- dannato per il reato di ricettazione, con sospensione condizionale della pena in- flitta. Deduce:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 178, comma 1, lett.

c) e all'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.. Il ricorrente deduce la nullità della riptifica del decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale di Crotone, in quanto erroneamente inoltrato a mezzo PEC all'Avvocato Luigi Tiano del Foro di Crotone, mentre il difensore di fiducia presso cui doveva essere notificato era l'Avvocato Vincenzo Tiano del Foro di Cosenza. Da qui la dedotta nullità, che si assume erroneamente disattesa dalla Corte di appello, che ha ritenuto che la notificazione fosse stata correttamente effettuata presso il difensore di fiducia, nonostante dagli atti emergesse il contrario.

2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 175 cod. pen.. In questo caso viene denunciato il vizio di omessa motivazione da parte del giudice di primo grado circa il mancato riconoscimento del beneficio della non men- zione della condanna sul Casellario giudiziale. Fa presente di avere sollevato la questione con il gravame e che essa è stata respinta dalla Corte di appello, che ha richiamato un principio non conferente al caso di specie, in quanto riferito alla discrezionalità del giudice a riconoscere la non menzione, ma che non esclude l'obbligo di motivazione, per come denunciato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. Dall'esame degli atti -consentito in ragione della natura processuale della questione- emerge che il decreto di citazione diretta a giudizio davanti al Tribunale veniva notificato, in data 15/01/2018, all'Avvocato Luigi Tiano, del Foro di Crotone, mediante invio di PEC, all'indirizzo luigi.tiano@avvocaticrotone.legalmail.it .. L'imputato, però, era fiduciariamente difeso dall'Avvocato Vincenzo Tiano, del Foro di Cosenza, rispetto al quale veniva omessa la notificazione del decreto di citazione, così che il giudizio di primo grado si svolgeva a carico dell'imputato senza l'assistenza del difensore di fiducia.

Ciò determina, alla stregua di quanto chiarito nella sentenza Maritan delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; conf. Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199 — 01; Sez. 3, n. 8433 del 01/02/2018, Zeoli, non massimata), la sussistenza di una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., essendo obbligatoria nel giudizio di merito la presenza del difensore e non rilevando la presenza di un sostituto nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen..

La mancata notifica al difensore di fiducia, di cui è necessaria la partecipazione e obbligatoria la presenza, determina, dunque, una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, dell'udienza, ancorché tenuta in presenza del difensore nominato d'ufficio, e degli atti successivi, compreso il provvedimento conclusivo, giacché ciò determina una lesione del diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in tal senso, Sez. 3, n. 8433 del 01/02/2018, in motivazione).

A,9(1n)•\....„, 2 Da ciò consegue che, in accoglimento del ricorso, occorre annullare senza rinvio la sentenza impugnata e quella del Tribunale di Crotone.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Crotone per il giudizio. Così è deciso il 24/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presi ente Antonio Saraco Piero Mes DEPOSITATO pl CANCELLARIA SECONDA SEZI