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Ordinanza — n. 42457/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence reduction as it violates procedural rules on appeal modifications.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42457/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant attempted to challenge the sentence reduction granted during an appeal plea bargain. The appellant argued that the appellate court incorrectly applied aggravating circumstances, but the court ruled that such elements are excluded from further debate after a plea agreement is finalized. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In plea bargain appeals, the agreed sentence measure cannot be unilaterally modified by the appellant, rendering challenges to the reduction inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal sentence reduction aggravating circumstances cassation inadmissibility procedural exclusion aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 14/06/2024, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Genova del 30/01/2024, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Sono stati infatti richiamati elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
artt. 99 cod. pen
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Pio Vittorio Calcavecchia con un unico motivo di ricorso, con il quale ha dedotto la ricorrenza di violazione di legge in relazione agli artt. 99 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n.19983 del 09/06/2020, Coppola
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: CALCAVECCHIA PIO VITTORIO nato a NAPOLI il 05/09/1984 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 14/06/2024, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Genova del 30/01/2024, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a Pio Vittorio Calcavecchia nella misura di anni tre, mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il delitto allo stesso ascritto (rapina aggravata in concorso).

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Pio Vittorio Calcavecchia con un unico motivo di ricorso, con il quale ha dedotto la ricorrenza di violazione di legge in relazione agli artt. 99 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto la sussistenza delle condizioni relative alla applicazione della circostanza aggravante contestata all’imputato ed oggetto di gravame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivo non consentito. Sono stati infatti richiamati elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Si è precisato al riguardo, con principio che qui si intende ribadire che: “In tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod.v proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’illegalità della pena concordata” (così, Sez. 3, n.19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01), circostanza che all’evidenza non ricorre anche sulla base della mera lettura del motivo di ricorso.

2. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/11/2024 Il Consigliere estensore Il Preside