Cassation appeal dismissed because appellant waived non-penalty grounds at second instance, breaking devolutive chain.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the second-instance judgment was null due to a language translation error, but the court found this ground waived during the appeal proceedings. Consequently, the waiver of non-penalty grounds severed the devolutive chain, preventing the court from examining the translation complaint.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 2, lett. b) cod. proc. pen.: The waiver of grounds not pertaining to the penalty at the second instance interrupts the devolutive chain, rendering subsequent cassation appeals on those grounds inadmissible.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL MEKNASI HOUSSEM nato il 25/03/1998 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso• Mirella Baldascino, con memoria, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di Houssem El Meknasi per il reato di rapina aggravata.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: la sentenza sarebbe nulla in quanto non tradotta nella lingua conosciuta dall'imputato. 2.2. La doglianza non è consentita in quanto il ricorrente ha rinunciato, nel giudizio di appello a tutti i motivi di doglianza, ad eccezione di quelli sulla pena. Sul tema devoluto, dunque, si registra l'interruzione della catena devolutiva generata dalla rinuncia ai motivi non inerenti il trattamento sanzionatorio, il che impedisce di ritenere che la doglianza sia consentita. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 24 settembre 2024 L'estenso