Cassation annuls conviction for carrying a weapon due to lack of reasoning but dismisses robbery appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal partially admissible, annulling the lower court's conviction for carrying a weapon while dismissing the challenge regarding the robbery charge. The appellant argued that evidence was insufficient and the reasoning flawed, particularly concerning the identification of the vehicle and the weapon. The Court upheld the robbery conviction based on a coherent chain of evidence but found the lower court failed to provide any justification for the carrying a weapon conviction, necessitating a new trial on that specific count.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; Artt. 4, 7, L. 895 del 1967: The Court of Cassation cannot evaluate the probative value of evidence or the merits of a case, but it must annul a judgment if the lower court fails to provide any reasoning for a conviction, thereby violating the principle of reasoned decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUSSO MANFREDO nato a POPOLI il 15/11/1986 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; difensore, Avv. Alessandro Scelti, concludeva per raccoglimento del ricorso, presentando conclusioni scritte
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello dell'Aquila confermava la responsabilità di Manfredo Russo per una rapina aggravata consumata in Pacentro 1'11 ottobre del 2017.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 628 cod. pen.) e vizio di motivazione: la conferma della responsabilità sarebbe stata effettuata sulla base di prove insufficienti; la motivazione sarebbe carente dato che non sarebbero state indicate le prove a sostegno dell'accertamento di responsabilità; 2.2.violazione di legge (art. 628 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine all'identificazione del ricorrente che sarebbe stata effettuata nonostante (a) il riconoscimento dell'auto con all'interno il ricorrente si riferisse ad un momento temporale diverso da quello in cui era stata consumata la rapina; (b) la refurtiva fosse stata rinvenuta il 17 novembre del 2017, oltre un mese dopo la consumazione della rapina; (c) nel corso del colloquio intercettato Russo si dimostrasse stupito per gli esiti della la perquisizione; 2.3. violazione di legge (artt. 4, 7, L. 895 del 1967) e vizio di motivazione: sarebbe carente la motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il porto d'arma tenuto conto che la stessa non sarebbe stata né identificata, né rinvenuta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 primi due motivi di ricorso non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione delle emergenze processuali, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Sul punto il collegio ribadisce che in materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio" al principio di autosufficienza (tra le altre:
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello forniva una esaustiva e persuasiva motivazione in ordine la conferma di responsabilità nella responsabilità di Manfredo Russo per la rapina allo stesso contestata rilevando (a) che le immagini video esaminate dagli inquirenti mostravano il passaggio, nei pressi del negozio della persona offesa, di una "Alfa Romeo 159 station wagon" nella tarda mattinata del giorno in cui era stata consumata la rapina ed, in tale occasione, il ricorrente era stato riconosciuto come uno degli occupanti, (b) che all'interno di tale auto, rinvenuta nel garage di proprietà della madre di Russo erano stati trovati degli oggetti in oro, in parte corrispondenti alla refurtiva, ed uno zaino nero perfettamente corrispondente a quello di cui aveva parlato la persona offesa, (c) che nel corso di un colloquio intercettato Russo aveva manifestato il suo disappunto per il rinvenimento della refurtiva prospettando una possibile versione alternativa.
Si tratta di un compendio probatorio ritenuto univocamente indicativo della responsabilità di Manfredo Russo per la partecipazione alla rapina contestata, che si sottrae ad ogni censura in questa sede.Si ribadisce, infatti, che il ricorrente non ha individuato fratture logiche o travisamenti decisivi per la tenuta della motivazione. 2.11 secondo motivo, relativo alla conferma della responsabilità per il reato di porto in luogo pubblico di arma è, invece, fondato. A fronte di una puntuale contestazione dell'accertamento di responsabilità effettuata con l'atto di appello la Corte territoriale non ha fornito alcuna giustificazione, ritenendo confermata la responsabilità in modo implicito.
L'omessa motivazione impone in relazione a tale reato l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di L'Aquila..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b), con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, i