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Sentenza — n. 42441/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for fraud due to expiration of statute of limitations triggered by new procedural request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42441/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance Court's confirmation of a fraud conviction without remanding the case. The appellant argued for legal violations regarding sentencing and recidivism, while the prosecution contended the appeal was inadmissible. The court ruled that the new procedural request for alternative penalties triggered the statute of limitations, which had expired, extinguishing the crime.

Regesto Legislator

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Art. 140 c.p.p.; Art. 159 c.p.: The filing of a new request for alternative penalties in a cassation appeal interrupts the statute of limitations, and if the appeal judgment fails to address this request within the prescribed period, the crime is extinguished by prescription.

Parole chiave

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statute of limitations prescription period alternative penalties cassation appeal fraud conviction extinction of crime procedural request sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 140 c.p.p.
Art. 159 c.p.
art. 640 cod. pen
violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità; 2.2.
art. 99 cod. pen
violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva; 2.4.
art. 545-bis cod. proc. pen
violazione di legge (art. 545-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive richieste espressamente con i motivi nuovi: la Corte di appello non aveva preso in considerazione l'istanza.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ARCANGELO nato a ROMA il 06/09/1976 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE di APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Catania confermava la condanna di Arcangelo Bevilacqua per il reato di truffa.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità; 2.2. violazione di legge (artt. 133, 62 -bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio; 2.3. violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva; 2.4. violazione di legge (art. 545-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive richieste espressamente con i motivi nuovi: la Corte di appello non aveva preso in considerazione l'istanza.

3. Il quarto motivo supera la soglia di ammissibilità, tenuto conto che la Cassazione ha affermato, con giurisprudenza che si condivide, che la presentazione della richiesta di applicazione delle pene sostitutive effettuata con i motivi nuovi genera un onere motivazionale in capo al giudice dell'impugnazione, che non risulta adempiuto nel caso in esame (tra le altre Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751). L'apertura del rapporto processuale in sede di legittimità, generata dalla non manifesta infondatezza di tale motivo, impone di rilevare il decorso del termine di prescrizione (spirato il 22 aprile 2024). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per decorso del termine di prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il giorno 24 settembre 2024 L