Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 42365/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals due to client's formal withdrawal citing lack of interest after lower court ruling.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42365/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals inadmissible because the appellants formally withdrew them on November 7, 2024. The appellants, representing themselves and their company, cited a lack of interest as the reason for withdrawal following a previous related ruling. Consequently, the Court condemned the appellants to pay procedural costs and a fine of two thousand euros.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 589 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A formal withdrawal by the appellant constitutes an irrevocable abdication of rights, rendering the appeal inadmissible regardless of the underlying lack of interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal lack of interest inadmissibility procedural costs Cassation Court irrevocable abdication criminal procedure azione di rivocazione del sequestro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 589 cod. proc. pen.
La rinuncia all'impugnazione e una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
249916-01): da qui la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa del caso di specie, in considerazione delle ragioni della rilevata inammissibilita ex art. 616 cod. proc. pen. (Sez.
Art. 325 cod. proc. pen.
I ricorsi sono inammissibili per intervenuta rinuncia al ricorso da parte delle ricorrenti, giustificata da un’intervenuta carenza di interesse conseguente alla sopravvenuta declaratoria d’inammissibilità di altro precedente connesso ricorso proposto ex art. 325 cod.
art. 648-ter cod. pen
avverso il decreto di sequestro probatorio del 27/05/2024 del Pubblico Ministero, precisando che si trattava in realtà di impugnazione relativa a decreto di convalida di sequestro di iniziativa della Polizia Giudiziaria (in relazione alla imputazione provvisoria di cui all’art. 648-ter cod. pen.).
artt. 101 Cost
in relazione agli artt. 101 Cost., 6 CEDU e 47 CFUE, con conseguente nullità ex art.
art. 185 cod. proc. pen
101 Cost., 6 CEDU e 47 CFUE, con conseguente nullità ex art. 185 cod.
artt. 321 cod. proc. pen
Erronea applicazione e violazione della legge penale in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen., 42 Cost., 1 Protocollo 1 CEDU, 13, 14 e 117 Cost., 8 CEDU, 11, 117 e 177 Cost., in relazione all’art.
art. 178 cod. proc. pen
6 CEDU con conseguente abuso del processo e nullità ex art. 178 cod. proc. pen.
art. 325 cod. proc. pen
I ricorsi sono inammissibili per intervenuta rinuncia al ricorso da parte delle ricorrenti, giustificata da un’intervenuta carenza di interesse conseguente alla sopravvenuta declaratoria d’inammissibilità di altro precedente connesso ricorso proposto ex art. 325 cod.
art. 589 cod. proc. pen
La rinuncia all'impugnazione e una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristlallo
Occorre precisare che si versa in una situazione di "soccombenza" in quanto la inammissibilità, giustificata dalla rinuncia all'impugnazione per carenza di interesse non e correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa e non prevedibili (cfr., Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristlallo, Rv.
Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep.2011 Valentini
274736-01; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep.2011 Valentini, Rv.
Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso
(Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: Markezic Mira nato a null (CROAZIA) il 09/12/1952 Mirella s.r.l. Mirellamoda s.r.l. avverso l'ordinanza del 13/06/2024 del TRIBUNALE di TRIESTE; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; lette le conclusioni dei difensori delle ricorrenti e in particolare la dichiarazione degli Avv.ti GIUSEPPE E CARLOTTA CAMPEIS, che hanno rinunciato al ricorso nella loro veste di Procuratori speciali delle ricorrenti.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Trieste, sezione riesame, con provvedimento del 13/06/2024 ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse la richiesta di riesame proposta da Mira Markezic in proprio e quale legale rappresentante di Mirella moda S.r.l. avverso il decreto di sequestro probatorio del 27/05/2024 del Pubblico Ministero, precisando che si trattava in realtà di impugnazione relativa a decreto di convalida di sequestro di iniziativa della Polizia Giudiziaria (in relazione alla imputazione provvisoria di cui all’art. 648-ter cod. pen.). Il Tribunale ha evidenziato come a seguito della richiesta di riesame il Pubblico Ministero, con proprio decreto del 03/06/2024 ha disposto il dissequestro della somma oggetto di misura reale (sequestro probatorio), dando atto della cessazione delle esigenze probatorie a suo tempo prospettate.

Il Tribunale ha inoltre dato atto del fatto che, contestualmente, il Pubblico Ministero ha disposto che sulla stessa somma fosse eseguito il sequestro preventivo pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari con provvedimento del 28/03/2024 (per la maggiore somma di euro 92.213.00, così rideterminata dal Tribunale del riesame in diversa sede con ordinanza del 23/04/2024). Sono state, inoltre, richiamate le diverse memorie depositate dalla difesa con le quali era stata sottolineata la permanenza dell’interesse della ricorrente in proprio e nella sua qualità a veder dichiarata l’illegittimità ab origine della misura disposta a fini probatori, attesa la mancata restituzione della somma e la immediata sottoposizione della stessa al successivo sequestro preventivo.

Nel considerare le difese della ricorrente, il Tribunale del riesame ha anche dato atto delle ulteriori doglianze volte a far rilevare l’illegittima attività di perquisizione posta in essere dalla Polizia giudiziaria.

2. Il Tribunale ha ritenuto tale complesso di doglianze non fondate in diritto, tenuto conto dell’intervenuto dissequestro e della assenza di vincolo quale conseguenza del provvedimento impugnato. È stato osservato che sarebbe stato assente qualsiasi effetto sfavorevole e che l’eventuale accoglimento della istanza di riesame non avrebbe potuto eliminare alcun pregiudizio in caso di accoglimento nell’ambito del procedimento incidentale collegato al sequestro probatorio di iniziativa della Polizia giudiziaria. In tal senso, è stata richiamata giurisprudenza di legittimità quanto alla connotazione concreta dell’interesse ad impugnare, precisando che le ulteriori contestazioni erano in realtà relative al sequestro preventivo, tra l’altro disposto su somme di maggiore consistenza, misura del tutto autonoma rispetto a quella oggetto di impugnazione. Il Tribunale ha richiamato, infine, lo strumento previsto per eventualmente contestare la legittimità della perquisizione, posta in essere d’iniziativa della Polizia giudiziaria.

3. Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei propri difensori, Mirella Markezic, Mirella s.r.l. e Mirella moda s.r.l. deducendo motivi di ricorso che si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 3.1. Omessa motivazione su specifico motivo di riesame e violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 125 e 325 cod. proc. pen. quanto alla unicità del provvedimento nella sua “sequenza: perquisizione, sequestro probatorio, rinuncia, esecuzione di preventivo”, nonché violazione di legge per aver affermato la insussistenza dell’interesse alla effettiva restituzione, atteso che proprio la sequenza di atti sopra richiamata aveva determinato la mancata restituzione della somma di denaro oggetto del sequestro probatorio, con violazione dei diritti fondamentali del cittadino, da valutare effettivamente in una ottica di fonti multi livello.

Il Tribunale del riesame ha omesso di motivare quanto all’essere giustificata o meno la restrizione della libertà patrimoniale dell’individuo, è mancato il controllo dell’intervento complessivamente posto in essere dal Pubblico ministero. 3.2. Omessa pronuncia su specifico motivo di riesame e violazione di norme processuali in relazione agli artt. 125 e 325 cod. proc. pen. in relazione al motivo n.

1) del ricorso di riesame dove si eccepiva la nullità del sequestro del contante per violazione di diritti fondamentali, con abuso del diritto per le modalità di accesso alla proprietà e al domicilio; il Tribunale ha deciso di non affrontare ingiustamente il merito della cautela. 3.3. Violazione del diritto a contraddire in relazione alla violazione di norme processuali ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

c) cod.proc. pen. in relazione agli artt. 101 Cost., 6 CEDU e 47 CFUE, con conseguente nullità ex art. 185 cod. proc. pen.; il Tribunale, nonostante una specifica richiesta sul punto formulata con i motivi aggiunti, non ha acquisito dall’Ufficio di Procura tutti gli atti posti a fondamento del provvedimento di vincolo, così recludendo alla difesa di conoscere i presupposti sulla base dei quali era stata disposta la perquisizione e la finalità della attività di ricerca; la Procura ha di fatto sottratto materiale cognitivo utilizzato per l’emissione della misura. 3.4.

Erronea applicazione e violazione della legge penale in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen., 42 Cost., 1 Protocollo 1 CEDU, 13, 14 e 117 Cost., 8 CEDU, 11, 117 e 177 Cost., in relazione all’art. 6 CEDU con conseguente abuso del processo e nullità ex art. 178 cod. proc. pen. dell’attività di ricerca e perquisizione nonchè dell’attività di apprensione e di tutti gli atti successivi; ricorrerebbe, a detta delle ricorrenti, una perquisizione non autorizzata con conseguente acquisizione di denaro al fine di realizzare un sequestro preventivo operato al di fuori di ogni previsione normativa e di iniziativa della Polizia giudiziaria ed in assenza dei presupposti dell’urgenza; il vizio originale inficerebbe anche tutti gli atti successivi; in ogni caso, infine, il Tribunale non avrebbe dovuto e potuto realizzare un intervento postumo in sostanziale sanatoria.

4. La Procura generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili per intervenuta rinuncia al ricorso da parte delle ricorrenti, giustificata da un’intervenuta carenza di interesse conseguente alla sopravvenuta declaratoria d’inammissibilità di altro precedente connesso ricorso proposto ex art. 325 cod. proc. pen.: dichiarazione formalizzata dalle ricorrenti mediante il proprio procuratore speciale in data 07/11/2024.

2. La rinuncia all'impugnazione e una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilita, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa, come senza alcun dubbio ricorrente nel caso in esame.

3. Occorre precisare che si versa in una situazione di "soccombenza" in quanto la inammissibilità, giustificata dalla rinuncia all'impugnazione per carenza di interesse non e correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa e non prevedibili (cfr., Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristlallo, Rv. 274736-01; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep.2011 Valentini, Rv. 249916-01): da qui la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa del caso di specie, in considerazione delle ragioni della rilevata inammissibilita ex art. 616 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462-02).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Co