Cassation appeal dismissed as late; appeal against preliminary judgment reform was filed after statutory deadline expired.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed after the statutory deadline expired. The appellant challenged a partial reform of a preliminary judgment regarding aggravated theft and a separate offense, arguing nullity of notification and violation of adversarial rights. The court rejected these arguments, noting the appeal was submitted on November 3, 2023, well past the October 21, 2023 deadline, and ordered the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal against a judgment of the Court of Appeal is inadmissible if filed after the expiration of the forty-five-day period prescribed by law, regardless of the nature of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell’interesse di Di Lorenzo Emma,nata a Eboli il 02/05/1965 avverso la sentenza del 08/06/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi ; a seguito di procedura de plano RITENUTO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Firenze – all’esito di trattazione cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 – ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pisa in data 2 marzo 2017 , nei confronti di Emma Di Lorenzo, dichiarando non doversi procedere in ordine al delitto di furto aggravato contestatole al capo d) , confermando la condanna in relazione al residuo reato exartt. 110-628 cod. pen. di cui al capo c).
2. Ricorre per cassazionela suddetta imputata, a mezzo del proprio difensore, lamentando, articolando due motivi di impugnazione, la nullità della notifica all’appellante del decreto di citazione a giudizio e la conseguente lesione del contraddittorio.3. Il ricorso è tardivo. La sentenza è stata depositata il 5 settembre 2023, nel rispetto del termine di novanta giorni indicati al momento della decisione in data 8 giugno 202 4 . Il termine di quarantacinque giorni, a far data dal 6 settembre 2023,ai sensi dell’art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. è,dunque, scaduto il 21 ottobre 2023 . L’atto di impugnazione è stato presentato solo il 3 novembre2023. Non risulta, peraltro, applicabile la disposizione di cui all’art. 585, comma 1- bis, cod. proc. pen., in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell’imputato(Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv. 285332-01).
4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannat a al pagamento dellespese processuali e , a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente , v alutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre2024 I