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Sentenza — n. 42166/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preliminary seizure order, upholding investigative data collection as necessary for crime prevention.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42166/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Bruzzaniti Natale against the preliminary seizure order issued in Reggio Calabria. The lower court upheld the seizure based on evidence gathered from financial investigations and mobile phone data positioning linked to the company Calabria Verde. The court ruled that while privacy rights exist, they yield to the public interest in preventing crimes, validating the judicially authorized data collection as a non-regulated investigative activity.

Regesto Legislator

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Art. 14 e 15 Cost.; Art. 8 CEDU; Art. 112 Cost.: The right to privacy is a 'yielding' right that must give way to the public interest in crime prevention and national security when judicially authorized data collection is employed for investigation.

Parole chiave

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preliminary seizure order privacy rights limitation crime prevention interest investigative data collection judicial authorization requirement mobile data positioning public prosecutor role inchiesta per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 14 e 15 Cost.
Art. 8 CEDU
137/2020 e del successivo art. 8 D.L.
Art. 112 Cost.
Art. 640, comma secondo, n. 1), cod.pen.
presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 15/04/2023 in relazione alla imputazione provvisoria elevata nei confronti di Bruzzaniti Natale per il delitto di cui all’art. 640, comma secondo, n. 1), cod.pen.
Art. 132 del d.lgs. n. 196 del 2003
pen., art. 132 codice della privacy in relazione agli artt.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
artt. 321 cod. proc. pen
132 codice della privacy in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen.
art. 189 cod.proc.pen
art. 15 Cost
81 del 1993 che aveva ravvisato una lesione marginale di una zona periferica rispetto al nucleo essenziale rappresentato dal diritto costituzionalmente garantito dall’art. 15 Cost.).
art. 4 c.p
132 del 2021 «possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'art. 4 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5741 del 10/12/2019, Dedej
14 e 15 Cost.) (Sez. 2, n. 5741 del 10/12/2019, Dedej, Rv.
Sez. 3, n. 48737 del 25/09/2019, R.
Sez. 3, n. 48737 del 25/09/2019, R., Rv.
Sez. 5, n. 33851 del 24/04/2018, M.
277353-01; Sez. 5, n. 33851 del 24/04/2018, M., Rv.
Sez. 2, n. 23172 del 04/04/2019, M.
112 Cost.)” (Sez. 2, n. 23172 del 04/04/2019, M., Rv.
Sez. 2, n. 37395 del 18/09/2024, Bianchini
Sez. 4, n. 50102 del 05/12/2023, D'Ignoti
Sez. 6, n. 15422 del 09/03/2023, Bonfirraro
Corte di Giustizia dell'Unione europea, C-140/2020
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUZZANITI NATALE nato a MELITO DI PORTO SALVO il 09/09/1966 avverso l'ordinanza del 16/05/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO CIMMINO che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. ANTONIO RUSSO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.

RITENUTO IN FATTO

1. Tribunale di Reggio Calabria, con provvedimento del 16/05/2024, ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza di convalida del sequestro preventivo d’urgenza effettuato dal Pubblico Ministero e contestuale decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 15/04/2023 in relazione alla imputazione provvisoria elevata nei confronti di Bruzzaniti Natale per il delitto di cui all’art. 640, comma secondo, n. 1), cod.pen.

2. Il Tribunale ha richiamato le attività di indagine che avevano portato al sequestro oggetto di riesame da qualificare come sequestro preventivo sia impeditivo, che finalizzato alla confisca diretta delle somme di denaro presenti sui conti correnti bancari nella disponibilità dell’indagato fino alla concorrenza della somma di euro 93.148,07 e, in caso di mancato reperimento di denaro, su beni mobili e immobili nella disponibilità dello stesso, in relazione al capo d) della imputazione provvisoria sulla base delle articolate indagini della Guardia di Finanza di Catanzaro (perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e poste in essere in tempi diversi, Romeo Pasquale e Romeo Antonio, come dipendenti della azienda Calabria Verde, con le rispettive qualifiche, a seguito di un accordo con Bruzzaniti Natale, inducevano in errore la azienda Calabria Verde in relazione alla presenza in servizio del Bruzzaniti, in tal modo procurando a quest’ultimo l’ingiusto profitto di 93.148,07, corrispondente all’importo percepito a titolo di retribuzione per l’attività lavorativa, mai effettivamente svolta, con conseguente danno di pari ammontare per la azienda Calabria Verde).

Dopo aver dichiarato inutilizzabili le intercettazioni disposte in diverso procedimento pendente dinnanzi alla autorità giudiziaria di Roma, il Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto ricorrente sia il fumus commissi delicti che il periculum in mora quanto al delitto ascritto sulla base della piattaforma indiziaria, costituita anche, ma non solo, dagli elementi di data positioning desunti dai tabulati telefonici relativi alle utenze in uso all’indagato, acquisiti in presenza di tutti i requisiti legittimanti ai sensi dell’art. 132 del d.lgs. n. 196 del 2003, dai quali emergeva come il Bruzzaniti non fosse stato mai presente presso i cantieri ove asseritamente avrebbe dovuto prestare attività lavorativa.

3. Avverso il provvedimento predetto ha proposto ricorso per cassazione Bruzzaniti Natale, per mezzo del proprio difensore, con un unico articolato motivo di ricorso, con il quale ha dedotto la ricorrenza di violazione di legge in relazione agli artt. 191, 125, comma 3, cod. proc. pen., art. 132 codice della privacy in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 240-bis, 640, comma secondo, n.1), cod.pen. e art. 55 d.lgs. n. 165 del 2011.

4. In particolare, la difesa ha sostenuto come la ritenuta inutilizzabilità delle captazioni si riverberi inevitabilmente anche sui tabulati utilizzati per ritenere, sulla base del data positioning, la ricorrenza del fumus commissi deliciti e del periculum in mora. I tabulati sono riferibili esattamente alla attività di intercettazione ritenuta non legittimamente confluita nel presente procedimento e, dunque, non utilizzabili a loro volta. La difesa ha chiarito che proprio il contenuto delle intercettazioni giustificava la decisione di acquisire i tabulati telefonici e, quindi, i dati estratti si collegavano in modo oggettivo alle intercettazioni non ritenute utilizzabili nell’ambito del presente procedimento, con conseguente oggettiva utilizzazione delle intercettazioni e dei risultati delle stesse, seppure in forma indiretta.

Il decreto autorizzativo alla acquisizione dei tabulati era da ritenere nullo perché privo di motivazione ovvero motivato con elementi, i risultati delle intercettazioni, rispetto ai quali sussiste un divieto di uso. La declaratoria di inutilizzabilità, nella prospettazione della difesa, involge tutti i dati acquisiti per effetto della intercettazione, compresa la attività di data positioning e non solo le espressioni linguistiche utilizzate nell’ambito delle captazioni. Infine, è stata segnalata l’assenza dagli atti del decreto a mezzo del quale sarebbero stati acquisiti tali tabulati nell’ambito del procedimento penale pendente dinnanzi alla autorità giudiziaria romana, che era stato richiesto dalla difesa con formale istanza.

5. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato perché proposto con motivo infondato.

2. Il tema sollevato dal ricorrente, nel dedurre la ricorrenza di violazione di legge, deve essere identificato nella impossibilità di riscontrare in diritto la sussistenza del fumus commissi delicti perché tratto, nella prospettazione difensiva, solo dall’utilizzazione dei data positioning del telefono cellulare del ricorrente, elementi questi ricavati da attività di captazione espletata in altro procedimento dalla autorità giudiziaria romana, dichiarata inutilizzabile proprio dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria.

3. In via preliminare, occorre osservare come secondo il diritto vivente il sindacato della Corte di cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod.proc.pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). In tema di sequestro preventivo è difatti costante l’orientamento secondo il quale “non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato.“ (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, PM c.

Zagarrio, Rv. 258279–01, Sez. 5, n. n. 3722 del 11/12/2019, Gheri, Rv. 278152–01), correlata all’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato.

4. Il Tribunale ha svolto, nel caso concreto, con un’ampia motivazione, con la quale il ricorrente non si confronta effettivamente, un effettivo ruolo di garanzia, senza limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria, considerando adeguatamente le osservazioni critiche della difesa circa la sussistenza della fattispecie richiamata nel provvedimento, esaminando così in modo completo l’integrale ricorrenza dei presupposti che legittimano il sequestro. Difatti, è stato evidenziato l’insieme degli elementi che possono far ritenere verosimile la commissione del reato richiamato in sequestro, esplicando perché allo stato degli atti l’ipotesi dell’accusa possa ritenersi sostenibile (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 279927-01;

Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921-01) con una ricostruzione analitica sia in fatto che in diritto, con la quale il ricorrente non si confronta effettivamente (pag. 9 quanto alla emersione della notizia di reato in relazione ad accertamenti sui luoghi di residenza effettivi del ricorrente e pag. 62 e segg. del provvedimento impugnato quanto alla legittima acquisizione dei tabulati sia relativi a periodi antecedenti alla data del 30/09/2021, che successivi, elemento questo rilevante in considerazione della diversa disciplina che caratterizza tale attività di acquisizione documentale).

5. In tal senso, occorre rilevare come sia stato compiutamente preso in considerazione l’esito della attività di indagine, caratterizzato da diversi e significativi elementi indiziari (documentali e non, ovvero dati di posizionamento, rapporti giornalieri di cantiere, libretti delle presenze, listini paga, accertamenti anagrafici ed altro). In tale contesto è stata anche valutata la utilizzabilità e rilevanza dei c.d. data positioning. Sul tema la difesa ha sostenuto la ricorrenza di una sostanziale inutilizzabilità derivata di tali dati nella loro portata indiziaria, quale diretta conseguenza della intervenuta dichiarazione di inutilizzabilità delle captazioni disposte in altro procedimento, atteso che i dati oggetto di valutazione erano stati desunti proprio dal contenuto dialogico delle disposte captazioni.

6. La censura, sebbene ampiamente articolata, non è fondata, non ricorrendo la lamentata violazione di legge. In tal senso, occorre considerare come nel caso in esame risulti pienamente rispettata la disciplina di cui all’art. 132 del d. lgs. n. 196 del 2003 in presenza di un decreto di autorizzazione dell’Autorità giudiziaria (decreto del G.i.p. di Catanzaro del 09/09/2022) con pieno rispetto delle forme di garanzia previste dalla legge in casi che involgono la tutela del diritto alla segretezza delle comunicazioni (Sez. 6, n. 15836 del 11/01/2023, Berera, Rv. 284590-01).

Il provvedimento in questione non appare affetto dalla inutilizzabilità derivata ripetutamente evocata dalla difesa. Nel caso in esame, difatti, non ricorre alcuna interferenza tra gli elementi desumibili dalle captazioni, la portata delle stesse (e in tal senso la allegazione difensiva appare anche generica, non essendo stato indicato puntualmente quale parte delle conversazioni dichiarate inutilizzabili avrebbe determinato la progressione della attività di indagine in questa sede) e l’emersione di dati obiettivi di posizionamento della utenza cellulare riferibile al ricorrente, che non interferiscono con il diritto fondamentale della segretezza delle comunicazioni o con il rispetto della vita privata.

In tal senso, il Tribunale ha richiamato esclusivamente dei dati obiettivi, oggettivamente esterni alle comunicazioni, in nulla interferenti con il contenuto delle conversazioni ritenute inutilizzabili nel presente procedimento, né in alcun modo collegati ai soggetti chiamanti e ai dialoghi eventualmente intervenuti tra gli stessi. Il dato derivante da tale acquisizione, regolarmente autorizzata, è un elemento a carattere oggettivo, ovvero l’individuazione, il richiamo e l’elencazione delle celle coinvolte, considerate nella loro collocazione geografica, al fine di riscontrare in via indiziaria una effettiva presenza o meno sul luogo di lavoro del ricorrente (nessun riferimento ai destinatari delle chiamate o ai soggetti coinvolti nei dialoghi), sicché il richiamo a tali dati oggettivi, al fine del riscontro dell’effettiva presenza del fumus commissi delicti, è strettamente correlato alla collocazione materiale delle celle agganciate, senza alcun coinvolgimento dei chiamanti, ai dialoghi eventualmente intercorsi, in assenza di qualsiasi lesione del diritto alla segretezza delle comunicazioni o di profili di riservatezza.

Tali elementi, all’evidenza, non si presentano quali meri riflessi della captazione ritenuta inutilizzabile, ma come vera e propria prova atipica ai sensi dell’art. 189 cod.proc.pen., ovvero una rilevante ed oggettiva prova innominata che, in considerazione delle modalità di acquisizione, non lede alcuna libertà fondamentale. Ricorre, difatti, una minore invasività del mezzo rappresentato dalla raccolta di dati di posizionamento rispetto a quello intercettivo. Con tale attività, come detto, si realizza la geolocalizzazione storica delle celle di aggancio, un elemento esteriore rispetto alla conversazione captata, del tutto autonomo rispetto al contenuto del dialogo, che va a realizzare nella sostanza una sorta di osservazione e controllo degli spostamenti della persona indagata.

Certamente, come questa Corte ha già evidenziato, i dati esteriori di comunicazioni possono condurre (insieme ad ulteriori e rilevanti elementi di prova, anche a carattere documentale, come nel caso in esame) ad una mappatura a carattere oggettivo di parte dei comportamenti privati di una persona e, pur tuttavia, occorre considerare che l’esigenza di tutela dei diritti della persona a carattere personale e fondamentale risulta pienamente ricompresa e valutata dall’intervento di garanzia e controllo ora della Autorità giudiziaria e in precedenza del Pubblico ministero (così Corte cost. sent. n. 81 del 1993 che aveva ravvisato una lesione marginale di una zona periferica rispetto al nucleo essenziale rappresentato dal diritto costituzionalmente garantito dall’art. 15 Cost.).

In altri termini, il ricorso a tale strumento di indagine deve essere certamente soggetto alle garanzie previste dall'art. 15 Cost. (Corte cost. n. 38 del 2019), circostanza ricorrente nel caso in esame, per come evidenziato dalla stessa difesa nelle proprie argomentazioni, atteso che è stata richiamata e riconosciuta la presenza, per una prima parte dei dati acquisiti (riferibili ad epoca più recente) di un provvedimento autorizzatorio del G.i.p. di Catanzaro e per altri dati (riferibili ad epoca maggiormente risalente nel tempo) la presenza di un decreto autorizzativo del Pubblico Ministero presso altra Autorità giudiziaria (rispetto al quale è stato lamentato l’omesso riscontro, non meglio precisato, della presenza di tale decreto agli atti del presente procedimento, in modo tuttavia del tutto generico, non apparendo a tal fine sufficiente il richiamo alla istanza difensiva, inviata tra l’altro in epoca successiva – 07/06/2024 - alla data di trattazione della udienza di riesame, senza che tale tema sia stato mai effettivamente posto dinnanzi al Tribunale e, dunque, in assenza di devoluzione sul punto).

È bene, quindi, evidenziare come nel caso in esame ricorra un pieno rispetto della giurisdizionalizzazione della procedura di acquisizione dei tabulati, in considerazione della disciplina che progressivamente ha interessato tale attività (con particolare riferimento al d.l. n. 132 del 2021, provvedimento legislativo che ha trovato una propria esplicita ragione di adozione nella funzione di adeguamento del nostro ordinamento ai principi enunciati dalla Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza nella causa C-746/18 del 2 marzo 2021) con effettivo bilanciamento, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, tra effettività delle indagini e tutela del diritto alla riservatezza e alla vita privata.

Infine, quanto agli altri tabulati acquisiti, occorre considerare che, nonostante il tema non sia stato effettivamente devoluto al Tribunale del riesame, al fine di disciplinare una serie di contrasti interpretativi, è intervenuto l’inserimento del comma 1-bis, nell’ambito dell’art. 1 del d.l. predetto, con la l. n. 178 del 2021. Si è così stabilito che i dati relativi al traffico telefonico acquisiti nei procedimenti penali prima della entrata in vigore del d.l. n. 132 del 2021 «possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'art. 4 c.p.p. e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi», circostanza pienamente rispettata nel caso in esame, come dimostra l’ampia motivazione del Tribunale del riesame, che ha sul punto richiamato una notevole mole di dati documentali e non oltre alla acquisizione dei tabulati, messi a confronto tra loro e approfonditamente analizzati in assenza di illogicità o di qualsiasi violazione di legge (Sez. 2, n. 11283 del 03/02/2023, Gallone, Rv. 284600-01;

Sez.3, n. 47034 del 17/10/2023, Bilello, Rv. 285419-01). Si può, in altri termini, osservare che il Tribunale del riesame ha correttamente valutato il materiale acquisito, tenuto conto della disciplina applicabile in relazione all’epoca di riferimento. Su tali basi si deve rilevare che, contrariamente a quanto, piuttosto genericamente, sul punto sostenuto dalla difesa (mediante un mero richiamo alla normativa di riferimento) il diritto alla riservatezza non costituisce un limite allo svolgimento delle indagini se non nei casi in cui lo stesso si declini come diritto alla segretezza delle comunicazioni e all’inviolabilità del domicilio, ovvero quando il diritto in questione trovi una specifica tutela costituzionale che impone che la sua compressione avvenga con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria (art. 14 e 15 Cost.).

Il Tribunale del riesame ha motivato rispettando i principi appena richiamati, non avendo in alcun modo preso in considerazione le conversazioni oggetto delle captazioni, ma avendo invece considerato una serie di dati oggettivi, volti a connotare una collocazione geografica, in presenza di altri e numerosi elementi di indagine a sostegno della ipotesi accusatoria (dalla residenza di fatto alla documentazione acquisita). Non ricorre, dunque, alcuna violazione del diritto alla riservatezza e, in tal senso, il Tribunale ha richiamato una serie di elementi specifici che evidenziano come di per sé tale diritto non costituisca un limite allo svolgimento delle indagini, se non nei casi in cui lo stesso si declini come diritto alla segretezza delle comunicazioni o all'inviolabilità del domicilio, ovvero quando li diritto in questione trovi, come nel caso in esame, una specifica tutela costituzionale che impone che la sua compressione avvenga con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria (art. 14 e 15 Cost.) (Sez. 2, n. 5741 del 10/12/2019, Dedej, Rv. 278568-01, anche per una ricostruzione sistematica del tema del tema data retention;

Sez. 3, n. 48737 del 25/09/2019, R., Rv. 277353-01; Sez. 5, n. 33851 del 24/04/2018, M., Rv. 273892-01). Nel caso concreto è intervenuta una limitata compressione di una area del tutto marginale del diritto in questione, garantita dall’intervento giurisdizionale in applicazione dei principi, anche convenzionali, sopra richiamati. Si deve, quindi, ricordare che se i diritti alla riservatezza diversi da quelli immediatamente identificabili con la segretezza delle comunicazioni e dell'inviolabilità del domicilio trovano effettivamente una matrice costituzionale identificabile nell'art. 2 Cost., con decisiva correlazione con gli artt. 8 della Conv.EDU e con gli artt. 7 ed 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (fonti di rango sovra legislativo), tuttavia la tutela della riservatezza incontra pur sempre il limite della tutela dell'interesse pubblico, che ai sensi dell'art. 8, comma 2, Conv.EDU ricomprende in sé il perseguimento della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, del benessere economico e della necessità di prevenire i reati al fine di proteggere la salute e la morale, oltre che i diritti e la libertà delle persone.

In tal senso si è affermato che: “il diritto alla riservatezza si configura pertanto, come un diritto "cedevole" rispetto alle attività finalizzate alla tutela di interessi collettivi e, segnatamente, dell'interesse alla prevenzione dei reati, che si esprime nell' obbligo dello Stato di agire per la identificazione degli autori di quelli commessi (art. 112 Cost.)” (Sez. 2, n. 23172 del 04/04/2019, M., Rv. 276966-02). Nel caso concreto il controllo della posizione agganciata dalle utenze cellulari in uso al ricorrente non si risolve né in una attività di captazione delle comunicazioni, né tantomeno di violazione del domicilio, ma come già evidenziato rientra tra le attività di raccolta della prova non regolamentate, ovvero atipiche, garantita dal controllo giurisdizionale e, in precedenza, dall’intervento del Pubblico ministero (Sez. 2, n. 37395 del 18/09/2024, Bianchini, Rv. 286949-01;

Sez. 4, n. 50102 del 05/12/2023, D’Ignoti, Rv. 285469-01). Ed è proprio la presenza della specifica autorizzazione, mediante l’intervento giurisdizionale di garanzia, a rendere evidente come nel caso in esame, siano stati pienamente rispettati i canoni convenzionali enunciati anche dalla giurisprudenza sovranazionale in tema di massiva conservazione di dati, nel caso in esame utilizzati ed estratti mediante la autorizzata acquisizione dei tabulati (in tal senso elementi rilevanti sono desumibili dalla decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 5 aprile 2022, C-140/2020, intervenuta su rinvio pregiudiziale della Suprema Corte irlandese) (Sez. 6, n. 15422 del 09/03/2023, Bonfirraro, Rv. 284582-01, in motivazione).

7. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorre