Cassation appeal dismissed for inadmissibility because the appellant personally filed the petition instead of using a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Argentini Cley, personally submitted the petition rather than having it signed by a registered defense attorney. Although the appellant argued for a defect in the lower court's reasoning, the court emphasized that personal submission violates the mandatory requirement introduced by Law 103/2017. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, Art. 613 c.p.p.; The appeal for cassation against any judicial decision, including those applying penalties upon request, must be signed by a defense attorney registered with the Cassation Court and is inadmissible if filed personally by the party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGENTINI CLEY nato a MOTTA DI LIVENZA il 13/08/1984 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Trieste, ha parzialmente confermato la sentenza emessa in data 12/10/2022 dal Gup presso il Tribunale di Udine con la quale Argentini Cley veniva condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto al capo b) della rubrica.
2. Argentini Clay ha proposto ricorso per cassazione personalmente, con autentica del difensore articolando un motivo di ricorso con il quale ha dedotto vizio della motivazione.
3. Il ricorso, presentato personalmente da Argentini Cley è inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata." (Sez.
U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01,5ez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636, Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039 - 01, Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01, Sez.
5. N. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765-01, Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01).
4. il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci