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Ordinanza — n. 41970/2024 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing under Article 613 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41970/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the personal appeal filed by Vincenzo Siena inadmissible because it was signed by the accused himself, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The defense argued for the appeal's validity, but the court found the appellant lacked the necessary legal standing to file the request. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay €3,000 in court costs to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A personal appeal must be filed by a legally authorized representative; an appeal signed directly by the accused is inadmissible due to lack of standing.

Parole chiave

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lack of standing personal appeal Code of Criminal Procedure legal representative court costs prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria allegazioni insufficientemente motivate difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIENA VINCENZO nato a NAPOLI il 16/01/1976 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE d'APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso deciso de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato ha presentato ricorso personale avverso il provvedimento indicato in epigrafe.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione come emerge dalla circostanza che il ricorso risulta sottoscritto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art.613 cod. proc. pen..

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis9 in Roma, il 10 ottobre 2024 Il consigli re relato, e Il Presidente