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Sentenza — n. 41968/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41968/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41968/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Tosoni Augusto ha proposto istanza di rimessione del processo ai sensi dell'art.45 cod. proc. pen. in relazione al proc. pen. n. 8638/2019 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Roma, X sezione penale. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 41968/2024 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen. in relazione al proc. pen. n. 8638/2019 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Roma, X sezione penale. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare ricusazione del pubblico ministero domanda d'asilo di rom procedimento in contumacia ritiro della querela penale promozione dell'accusa penale
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Testo completo

la seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: TOSONI AUGUSTO nato a ROMA il 05/01/1972 avverso l'ordinanza del 21/05/2024 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale MARCO PATARNELLO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le memorie depositate da TOSONI AUGUSTO il 03/09/2024, con la quale ha rinunciato al ricorso, ed il 10/09/2025, di replica alle conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tosoni Augusto ha proposto istanza di rimessione del processo ai sensi dell'art.45 cod. proc. pen. in relazione al proc. pen. n. 8638/2019 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Roma, X sezione penale.

2. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

3. Il Tosoni ha depositato memoria scritta in data 03/09/2024, con la quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ed altra il 10/09/2025, con la quale ha inteso, comunque, replicare alle considerazioni del P.G..

4. Rileva il Collegio che alla rinuncia alla predetta istanza consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione e, con essa, la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali. Roma, 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pres dente Luci eriàli Sergio eltrani E. PC, .5 'n'MT., CANCELLARIA SECONDA ZO PENALE IL 1 5 NOI'. 2024 IL " 7z~i g