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Sentenza — n. 41966/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding preventive seizure of assets due to lack of procedural grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41966/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were manifestly unfounded or outside the scope of review. The appellant argued that the lower court failed to properly assess the risk of asset dissipation based on specific concerns regarding other investigations. The court rejected this, noting the original order already addressed the risk through the nature of the seized business assets and the defendant's intent to shield illicit gains.

Regesto Legislator

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Art. 321 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 309 co. 9 cod. pen.: The court declares appeals inadmissible when the grounds are manifestly unfounded or do not pertain to the specific issues defined by the remand order, particularly when the lower court has already addressed the requisite risk of asset dissipation.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure periculum in mora inadmissible appeal asset dissipation procedural grounds azienda agricola azionista unico attività estranea all'assicurazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 321 comma 2 cod. proc. pen.
28184, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod.
Art. 240 cod. pen.
pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio".
Art. 309 co. 9 cod. pen.
pen., in combinato disposto con l'art. 309 co. 9 cod. pen.: assume il ricorrente che il GIP, dopo aver richiamato la sentenza delle SSUU Ellade, ha individuato il pericolo di dispersione o alienazione di beni su quanto riportato per relationenn alle pagg.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 73 d.p.r. n. 309/90
art. 240 cod. pen
pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio".
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 15673/2024 della sesta sezione penale
Sentenza della Sez. U. n. 26959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 28184
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PEZZI RICCARDO nato a COSENZA il 09/01/1993 avverso l'ordinanza del 30/04/2024 del Tribunale di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Uditi i difensori: l'avvocato CESARE BADOLATO e l'avvocato GIORGIA GRECO per il ricorrente hanno chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catanzaro, con l'ordinanza in epigrafe, decidendo a seguito di annullamento, da parte della sesta sezione penale di questa Corte di Cassazione, in data 13/3/2024, della precedente pronuncia del medesimo Tribunale, ha confermato il decreto con il quale il 30/5/2023 il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo dei beni nella disponibilità di Pezzi Erminio, indagato per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309/90, (capi nn. 11 e 21), beni tra i quali figurava anche la ditta individuale del figlio Pezzi Riccardo, con relativo compendio aziendale e disponibilità finanziarie, perché ritenuta riconducibile all'indagato.

La Corte di Cassazione aveva annullato il precedente provvedimento dello stesso Tribunale per carenza di motivazione in ordine al periculum in mora, ed il Tribunale del riesame, ritenuta ormai insindacabile ogni questione relativa al fumus connnnissi delicti ed all'interposizione fittizia nell'intestazione del bene, e circoscritto il thema decidendum al pericolo cautelare, riconosceva che il decreto impugnato aveva offerto - sia pure in parte per relationem - concreti elementi che consentivano di riconoscere un pericolo di dispersione, deterioramento o alienazione del compendio, tale da non consentire di attendere il provvedimento definitorio del giudizio.

Il sequestro, infatti, ha ad oggetto una ditta individuale, con compendio aziendale, nella quale figurano beni agricoli di apprezzabile estensione complessiva, beni strumentali e disponibilità finanziarie, sicché la natura stessa di tali beni li rendeva suscettibili di dissipazione o alienazione nelle more del giudizio.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione Riccardo Pezzi, deducendo, con unico ed articolato motivo di impugnazione, la violazione di legge, con riferimento agli artt, 321 comma 2, 324 comma 7 cod. pen., in combinato disposto con l'art. 309 co. 9 cod. pen.: assume il ricorrente che il GIP, dopo aver richiamato la sentenza delle SSUU Ellade, ha individuato il pericolo di dispersione o alienazione di beni su quanto riportato per relationenn alle pagg. 14 ss della richiesta del PM., testualmente riferito alle preoccupazioni di altri (Bellocco e Cardamone) in ordine alla possibile esistenza di indagini a loro carico, alle operazioni con le quali sempre altri indagati si sono spogliati dei beni, ed al pericolo che l'esecuzione di misure cautelari potesse indurre gli interessati a spogliarsi dei loro beni.

Si tratta, però, di tutte circostanze non individualizzanti, bensì riferite al altri e, pertanto, ad avviso del ricorrente non idonee a soddisfare quanto richiesto dalla sentenza Ellade, né è consentito al Tribunale di integrare la motivazione del provvedimento impugnato. Anche con riferimento alla conversazione da cui si desume il periculum in mora, si deduce trattarsi comunque di intercettazione inconferente rispetto al periculum, in quanto fa riferimento ad una denuncia da qualcuno sporta nei confronti del ricorrente che senza costrutto giuridico il padre di Pezzi Riccardo ritiene idonea a determinare l'applicazione della sorveglianza speciale.3.

Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Marco Patarnello, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa del ricorrente, con memoria depositata in data 5/9/2024 ha presentato motivi nuovi, insistendo nel difetto di motivazione del provvedimento genetico ed assumendo che anche l'ordinanza del Tribunale del riesame impugnata si caratterizza per una motivazione meramente apparente in ordine al "periculurn in mora".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. 11 ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede.

2. La sentenza n. 15673/2024 della sesta sezione penale di questa Corte di Cassazione, in data 13/3/2024, premessa la "genericità delle censure articolate dalla difesa" in quella sede in ordine al presupposto del fumus commissi delicti, ha annullato la precedente ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro, emessa il 22/6/2023, con rinvio al medesimo Tribunale affinché procedesse "ad una disamina del pericolo in mora alla stregua dei principi già affermati dalla sentenza delle Sez. U. n. 26959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 28184, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio".

Così delineato il perimetro del giudizio rescissorio, debbono ritenersi inammissibili le censure difensive volte ad evidenziare asserite carenze motivazionali del provvedimento genetico, peraltro esplicitamente escluse dall'ordinanza impugnata, laddove questa ha rilevato che il decreto del GIP aveva evidenziato, sia pure in parte per relationem, concreti elementi desunti dalla consistenza stessa del compendio sequestrato, dai quali doveva desumersi il rischio di dispersione deterioramento ed alienazione del compendio medesimo nelle more del procedimento.

L'ordinanza impugnata ha, così, evidenziato che il sequestro disposto ha ad oggetto una ditta individuale, con compendio aziendale, nella quale figurano beni agricoli di apprezzabile estensione complessiva, beni strumentali e disponibilità finanziarie, sicché la natura stessa del compendio lo rende suscettibile di dissipazione o alienazione nelle more del giudizio, atteso anche che l'intestazione del compendio a Pezzi Riccardo è risultata finalizzata proprio a garantire il patrimonio illecitamente acquisito da eventuali provvedimenti ablativi, e che in una conversazione captata l'indagato Pezzi Erminio manifestava la sua preoccupazione per il caso in cui il figlio potesse essere sottoposto alla misura della sorveglianza speciale: si tratta di circostanze concrete, indicate come sintomatiche di un concreto pericolo che gli interessati possano depauperare, cedere o schermare ulteriormente la titolarità dell'impresa al fine di sottrarla a provvedimenti ablativi 3.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il