Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to improper legal grounds and insufficient motivation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The defendants argued for violations of procedural law regarding the assessment of responsibility and sentencing, but the court found their legal grounds improper and their claims of insufficient motivation infounded. Consequently, the court rejected the requests to re-evaluate the facts and upheld the lower court's decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. b) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on generic allegations of insufficient or illogical motivation are inadmissible if they do not propose specific alternative interpretations of the evidence or facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NGOM FALLOU nato il 17/10/2003 WADE DIERY nato il 02/02/1998 3 KEBE BAYE MOUSSA nato il 16/07/1998 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE d'ASSISE d'APPELLO di BOLOGNA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore GASPARE STURZO che ha chiesto l'inammissibilità d _ ricorsi; ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'assise d'appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza con cui la Corte d'assise di Rimini aveva condannato Ngom Fallou, Kebe Baye Moussa e Wase Diery per i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, e detenzione di stupefacente (art.73.5 d.p.r. 309/90) ed il solo Ngom anche per danneggiamento e porto di coltello fuori dall'abitazione. Con la sentenza d'appello, la Corte ha assolto Ngom dal reato di danneggiamento ed ha riqualificato l'imputazione di sequestro di persona in tentata estorsione, rideterminando la pena anche a seguito della applicazione in prevalenza delle attenuanti generiche e di quella del danno di lieve entità.
2. Tutti gli imputati hanno presentato ricorso per i seguenti motivi. Kebe Baye Moussa ha formulato due motivi, lamentando per entrambi la violazione dell'art.606 lett.b) c.p.p.: - con il primo, attinente all'affermazione di responsabilità, si deduce l'assenza di coartazione o di privazione di libertà della persona offesa, in un qualunque momento; in ogni caso, Kebe non ha mai avuto la disponibilità del telefonino, sottratto dal Ngom; infine, se un qualche ruolo si vorrà attribuire a Kebe, va riconosciuta la circostanza attenuante dell'art.114 c.p., per il ruolo marginale. - con il secondo motivo, concernente l'entità della pena, si lamenta la carenza motivazionale. Ngom Fallou e Wade Diery, con ricorso unitario, formulano un unico motivo, incentrato sulla violazione di legge e su tutti i vizi motivazionali ("motivazione insufficiente e/o illogica e manifestamente contraddittoria" -pg.2),contestando la ricostruzione dei fatti e la affermazione di responsabilità in relazione alle condotte descritte nei primi tre capi di imputazione.
3. Il Sostituto Procuratore Generale Gaspare Sturzo ha inviato mail con memoria le cui conclusioni chiedono la inammissibilità di entrambi i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi, complessivamente considerati, sono inammissibili perché basati su motivi non consentiti (e, con riferimento al secondo motivo del ricorso presentato da Kebe, manifestamente infondato), che possono essere trattati congiuntamente, poiché attinenti a tematiche comuni, salvo quanto si preciserà nel prosieguo. Occorre innanzitutto rilevare che le difese, pur evocando violazione di legge (Kebe) e, cumulativamente, vizi della motivazione (Ngom e Wade), di fatto, sollecitano una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, proponendo interpretazioni alternative asseritamente idonee ad asseverare la linea difensiva.
Ciò tuttavia non è consentito. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01: Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01;
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01).A ciò si aggiunge che i motivi indicati non rientrano nel novero di quelli consentiti ex art. 606, comma 1, c.p.p. in quanto si risolvono nella formulazione di una ricostruzione alternativa dei fatti senza pervenire alla indicazione della censura che, a termini della lettera e) del citato articolo, possa elevare il giudizio sulla motivazione a giudizio di legittimità. Va, infatti, ricordato che compito del giudice di legittimità è la verifica della razionalità argomentativa dei passaggi espressivi in cui si articola la decisione e non una impropria rivalutazione 'diretta' di singoli elementi istruttori né l'apprezzamento 'diretto' di prospettazioni difensive su piste alternative rimaste, a parere del ricorrente, inesplorate o disattese.
La critica deve pertanto, porsi il problema di individuare una reale frattura logica (la manifesta illogicità indicata nella lettera e dell'art. 606 cod. proc. pen.) o una reale inefficacia funzionale di tale percorso complessivo (ex multis, Sez. 6, n. 6582 del 13/11/2012, dep. 2013, Cerrito, Rv. 254572; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01). Dell'erroviu formulazione dei motivi (ci si riferisce al primo motivo del ricorso di Kebe Baye Moussa ed all'unico formulato da Ngom Fallou e Wade Diery) è sintomo altresì l'imprecisa tecnica redazionale.
Kebe infatti fa riferimento alla violazione di legge, mentre il ricorso persegue solamente una diversa ricostruzione del fatto. All'opposto, Ngom e Wade indicano promiscuamente tutti i vizi motivazionali riferendosi ad una pluralità di categorie (insufficienza, assenza, illogicità, manifesta contraddittorietà della motivazione) non previste dalla legge (l'insufficienza, la 'semplice' illogicità o la 'manifesta' contraddittorietà non rientrano nell'art.606 lett. e, cod. proc. pen.) ed evocate promiscuamente, in palese violazione della giurisprudenza (fra le tante, e da ultimo, Sez.
U, n. 29541 del 16/07/2020 , Filardo, non massimata sul punto) che denuncia di genericità tale modalità di redazione del ricorso, in quanto dimostrazione della natura di merito della doglianza (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 - 01).
2. Nel caso concreto, la Corte ha spiegato adeguatamente, tra pg.8 e pg.14, le ragioni per cui, pur nel quadro di una condotta sostanzialmente ridimensionata, le minacce preferite ai danni della persona offesa Colantonio, anche con l'uso di un coltello, al fine di ottenere il pagamento di un debito per l'acquisto di stupefacente,Li inlua..,.."J im tentativo di estorsione e che tale ipotesi delittuosa (derivante dalla riqualificazione dell'originaria imputazione del capo 1) concorresse con quella di rapina descritta al capo successivo (pg.15). Quanto poi al preteso riconoscimento di un ruolo partecipativo minore per il Kebe nella tentata estorsione e nella rapina, a pg. 17 la sentenza chiarisce puntualmente ed in maniera del tutto logica (e quindi immune da vizi in questa n sede rilevabili) che la compresenza fin dall'inizio del trio di extracomunitari, ben determinati ad ottenere ad ogni costo il pagamento delle dosi di stupefacente in precedenza fornite al Colantonio ed al suo amico, preclude la possibilità di operare distinzioni basate sul diverso grado di responsabilità, data la natura unitaria e corale dell'azione aggressiva.
3. Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo del ricorso presentato da Kebe. La doglianza attinente alla mancanza e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione della pena non si confronta con la circostanza che per l'imputato, il trattamento sanzionatorio è stato calcolato a partire dal minimo edittale con conseguente pratica impossibilità di applicare un trattamento inferiore. Da ciò deriva la superfluità di una motivazione sul punto, che non potrebbe che fare riferimento alla voluntas legis piuttosto che a scelte discrezionali del giudicante. In tale prospettiva, il motivo, oltre che manifestamente infondato è anche carente di interesse poiché l'eventuale annullamento della sentenza non potrebbe v-condurre ad un trattamento sanzionatorio più favorevole per l'imputato.
4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d