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Ordinanza — n. 41864/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of using a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41864/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the defendant personally signed the petition rather than engaging a qualified defense attorney. Although the lower court confirmed criminal liability for robbery and aggravated assault, the appellant argued for a revised sentence based on constitutional reeducative goals. The court ruled that under the amended Code of Criminal Procedure, personal appeals must be signed by registered defense lawyers to avoid automatic rejection.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation against any judicial decision must be signed by a defense attorney registered in the special roll, and personal signatures render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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personal appeal signature qualified defense attorney special roll registration inadmissible de plano Code of Criminal Procedure commisurazione della pena per rapina istanza di revisione penale minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod.
Art. 606 c.p.p.
Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento l'imputato personalmente, deducendo la violazione dell'art. 606, lett.
I. 23 giugno 2017, n. 103
dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017), deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza in data 29 febbraio 2024, la Corte di appello di Catania, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod.
art. 133 cod. pen
in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio che sarebbe stato irrogato senza tenere conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen
Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art.
art. 613 cod. proc. pen
pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018
103 (in vigore dal 3 agosto 2017), deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv.
Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017
272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
271780; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ndione Mansour, in Senegal il 5/1/1993 avverso la sentenza in data 29/2/2024 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 29 febbraio 2024, la Corte di appello di Catania, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza in data 1° giugno 2023 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale della medesima città ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di Ndione Mansour in relazione ai reati di rapina impropria (art. 628, comma 2, cod. pen.) e di lesioni personali volontarie aggravate (artt. 582 e 585 in relazione all'art. 576, comma 1, n. 1, cod. pen.) commessi in Catania il 7 dicembre 2022, procedendo alla sola rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio.

2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento l'imputato personalmente, deducendo la violazione dell'art. 606, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio che sarebbe stato irrogato senza tenere conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e delle finalità rieducative della pena previste dall'art. 27, comma 3, Cost.

3. Il ricorso, come già evidenziato, risulta sottoscritto personalmente dal ricorrente. Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017), deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de