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Sentenza — n. 41855/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of manifest illogical reasoning in lower court's order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41855/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's reasoning was not illogical. The defendant argued the trial court ignored a specific email regarding a smart card, claiming it improperly shifted the burden of proof. The court found the lower court's logic sound, noting the email merely excluded an exculpatory element rather than proving guilt, while other evidence like the defendant's role as legal representative remained decisive.

Regesto Legislator

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Art. 640-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the challenged order lacks manifest illogical reasoning, as the court's assessment of evidence excluding a favorable element does not constitute a violation of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifest illogical reasoning burden of proof cautionary measures smart card evidence specific intent legal representative perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640-bis cod. pen.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 640-bis cod. pen.3.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Corte costituzionale n. 186/2000
art. 640-bis cod. pen
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 640-bis cod. pen.3.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte costituzionale n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASSENZIO GIOVANNI nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 18/05/1972 avverso l'ordinanza del 20/05/2024 del TRIBUNALE per il riesame delle misure cautelari di BARI; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;,

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa il 20 maggio 2024 il Tribunale di Bari, sezione per il riesame, rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Massenzio Giovanni avverso l'ordinanza emessa il 22 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, con la quale era stata applicata all'imputato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche continuata in concorso contestatagli.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 640-bis cod. pen.3. In particolare, sottoponeva a critica la motivazione dell'ordinanza impugnata, ritenuta illogica, nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto priva di rilievo - ai fini della dimostrazione che il Massenzio non fosse in possesso, all'epoca dei fatti, della smart card aziendale utilizzata per la commissione del reato di truffa aggravata contestatagli - la mail con la quale il commercialista Monaco, nel rimettere il mandato,aveva dichiarato di aver consegnato la smart card a tale Fieni Gigliola in data 9 giugno 2022, essendo ben possibile, ad avviso del Tribunale che costei l'avesse successivamente consegnata all'imputato.

4. A tenore della prospettazione del ricorrente,la motivazione resa sul punto dal Tribunale per il riesame pretendeva di porre a carico della difesa l'onere di provare l'innocenza dell'imputato, laddove evidentemente era l'accusa a dover fornire la prova della colpevolezza.

5. La difesa, inoltre, in data 5 settembre 2024 depositava memoria con la quale ribadiva le argomentazioni già rassegnate e altresì deduceva che nella specie era carente il dolo specifico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Ed invero, il punto della motivazione oggetto della doglianza appare, in realtà, immune dal vizio di manifesta illogicità dedotto dal ricorrente, se si considera che appare del tutto rispondente a logica l'argomentazione del Tribunale del riesame, che ha ritenuto ben possibile che la Fieni, dopo aver ricevuto la card successivamente utilizzata per la commissione della truffa, l'avesse consegnata all'imputato, il quale, pertanto, avrebbe avuto l'occasione di commettere il reato.

3. Tale circostanza, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non è stata considerata dal giudice della cautela quale elemento di prova a carico del Massenzio, bensì e soltanto al fine di escludere l'esistenza di un elemento dirimente a suo favore, sullo sfondo della considerazione altri elementi a carico del ricorrente, primo fra tutti il fatto che il Massenzio, all'epoca del reato, rivestiva la qualità di legale rappresentante nonché amministratore della società titolare del fittizio credito di imposta, pari a euro 43.000,00, oggetto della contestata truffa.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.5. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

6. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della