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Sentenza — n. 41852/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against preventive seizure due to lack of standing and proportionality arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41852/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's preventive seizure order against the ATER property. The appellant argued the seizure was disproportionate because civil and administrative tools already existed to recover the property. The court ruled that the appellant lacked standing to challenge the seizure since she was not the owner and had no concrete interest in the release of the property.

Regesto Legislator

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Art. 321, 275, 322, 616 c.p.p.; The party subject to preventive seizure lacks standing to appeal the measure unless they hold a concrete and actual interest in the release of the property, which requires demonstrating that the seizure is the only effective means to achieve restitution.

Parole chiave

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preventive seizure lack of standing proportionality principle concrete interest property restitution sequestro di beni immobili azione di rivocazione del sequestro riserva della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 321 c.p.p.
Art. 275 c.p.p.
Art. 322 c.p.p.
Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che «L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod.
Art. 616 c.p.p.
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
D.P.R. n. 1035 del 1972
11 e 18 del d.P.R. n. 1035 del 1972, che ha natura di titolo esecutivo ex lege e che, in quanto tale, è idoneo ad assicurare il rientro del bene nella disponibilità dell'Ente proprietario, entro termini di sicuro non dissimili da quelli garantiti dal procedimento di esecuzione del sequestro preventivo.
art. 322 cod. proc. pen
Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che «L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca
Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi
Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv.
Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas
Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALFANO ALESSANDRA nata il 01/10/1975 a ROMA avverso l'ordinanza in data 29/04/2024 del TRIBUNALE DI ROMA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato Eugenio Maria Zini, che ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Alfano Alessandra, per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 29/04/2024 del Tribunale di Roma che, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ha disposto il sequestro preventivo di un'unità immobiliare di proprietà dell'ATER, sita in Roma, in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen.. Deduce:

1. Violazione degli artt. 321 e 275 cod. proc. pen. per inosservanza del principio di proporzionalità del sequestro e mancanza assoluta di motivazione sul punto; La ricorrente, dopo avere riassunto i termini della vicenda processuale, si sofferma sul principio di proporzionalità, che informa anche le misure cautelari reali e che si assume violato dal Tribunale di Roma con il provvedimento impugnato. A tale riguardo evidenzia, in particolare, che l'ATER aveva già attivato lo strumento di cui agli artt. 11 e 18 del d.P.R. n. 1035 del 1972, che ha natura di titolo esecutivo ex lege e che, in quanto tale, è idoneo ad assicurare il rientro del bene nella disponibilità dell'Ente proprietario, entro termini di sicuro non dissimili da quelli garantiti dal procedimento di esecuzione del sequestro preventivo.

Osserva altresì che la motivazione non è logicamente fondata nella parte in cui il tribunale evidenzia che il non andare a buon fine della diffida comproverebbe la sua configurabilità, così introducendo un tema che -osserva la ricorrente- tenderebbe implicitamente a dimostrare 1"inefficacia della tutela civile ed amministrativa, a fronte della maggiore incisività del sequestro penale. Sotto tale profilo si osserva che gli strumenti a disposizione dell'Ente proprietario non si esauriscono nella diffida che, anzi, costituisce il presupposto della successiva emissione del decreto di rilascio nei confronti dell'occupante sine titulo.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile in quanto la ricorrente non ha titolo per pretendere la restituzione del bene. Nello stesso ricorso si precisa che non si contesta il requisito del fumus commissidelicti e neanche quello del periculum in mora. L'unico profilo che si impugna, invero, è quello della proporzionalità, che si assume mancante in quanto l'ATER ha strumenti ulteriori rispetto al sequestro penale per ottenere la restituzione del bene da parte di un occupante sine titulo. TIn forza di ciò, va rilevato come la ricorrente, invero, non neghi che il soggetto legittimato alla restituzione sia l'ATER, ove si osservi che l'intera impugnazione è intesa a dimostrare che tale ente ha strumenti previsti in sede civilistica e amministrativa a sua disposizione per ottenere la restituzione, tali che rendono sproporzionato il ricorso al sequestro penale.

Da tanto discende pacificamente che l'ATER è l'unico soggetto legittimato e titolato a ottenere la restituzione del bene in sequestro, essendone il proprietario. E' altresì pacifico -allo stato- che lo stesso immobile è occupato sine titulo dalla Alfano, circostanza di fatto non contestata dalla ricorrente. Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che «L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro» (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098 - 01;

Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 - 01; Sez. 3 , n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545 - 01; Sez. 5 , n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 - 04).

3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

4. Va dato mandato alla Cancelleria per provvedere agli incombenti previsti dall'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, in quanto alla presente decisione consegue l'esecuzione del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all