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Sentenza — n. 41851/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal order for lack of interest due to unexecuted seizure, ruling execution records must be transmitted by prosecution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41851/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Naples Review Tribunal's order dismissing the appeal due to lack of interest in the seizure. Although the seizure appeared unexecuted, the defense argued execution acts existed but were not transmitted to the review court. The Court held that while lack of execution generally negates interest, the prosecution is legally obligated to transmit execution records, and their failure to do so invalidates the dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 324, III comma, cod. proc. pen.; In proceedings for review of real precautionary measures, the executing authority must transmit execution records to the review court; failure to do so prevents the review court from correctly assessing the applicant's interest in the appeal.

Parole chiave

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precautionary seizure execution review tribunal interest prosecution transmission duty lack of interest dismissal annulment of review order validità del sequestro restituzione della garanzia ripristino dell'effetto sospensivo

Disposizioni normative citate

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Art. 324, III comma, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 324, III comma, cod.proc.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 17839 del 05/12/2018
Sez. 6, n. 3465 del 22/10/2020
Sez. 6, n. 16535 del 26/01/2017
Sez. 6, n. 16535 del 26/01/2017, Rv.
Sez. 5, n. 8931 del 18/01/2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIRICO ROBERTA nato a BRINDISI il 02/09/1990 avverso l'ordinanza del 17/04/2024 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; (etc.? le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO eke &< tes Q) I f hni,fia‘ncntro con fin vt 0 cita tza lit4A~A. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.

RITENUTO IN FATTO

Chirico Roberta ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Napoli il 9/2/2024, per carenza di interesse. Deduce la difesa violazione di legge e vizio di motivazione avendo il Tribunale ritenuto che il sequestro preventivo non fosse stato eseguito (da qui la carenza di interesse), senza verificare ex officio se la mancanza dei verbali di esecuzione del sequestro fosse dovuta alla mancata apposizione del vincolo o alla mancata trasmissione degli atti su cui si fonda il provvedimento impugnato ex art. 324 co. 3 c.p.p., da parte dell'autorità procedente.Evidenzia altresì la ricorrente di avere indicato in maniera specifica il bene di cui si chiedeva la restituzione sicchè anche l'ulteriore argomentazione del Tribunale del riesame doveva ritenersi illegittima. In data 5/8/2024 la difesa ha depositato una memoria con la quale ha proposto motiv9; nuovi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. In via generale è corretto quanto affermato dal Tribunale di Napoli e cioè che l'indagato non ha interesse a proporre richiesta di riesame se il sequestro non ha avuto esecuzione, poiché in tal caso il provvedimento del giudice risulta inidoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata non rende possibile, per lo stesso, il conseguimento di alcun risultato vantaggioso ( Sez. 3, n. 17839 del 05/12/2018, Rv. dtp 2'•Zi. 275598; Sez.6, n. 3465 del 22/10/2020, ,(Rv. 280629;

Sez. 6, n. 16535 del 26/01/2017, Rv. 269875). Va però ricordato che; nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, non è onere del ricorrente produrre l'atto impugnato o copia dello stesso, ne' di quelli ad esso connessi, essendo tale acquisizione a carico degli uffici giudiziari coinvolti nella decisione. Ai sensi dell'art. 324, III comma, cod.proc. pen, infatti, in caso di ricorso, i verbali relativi all'esecuzione devono essere allegati al sequestro e inseriti tra gli atti da trasmettere al Tribunale del riesame da parte dell'autorità procedente e, dunque, nello specifico, da parte dell'Ufficio del Pubblico Ministero titolare delle indagini (Sez. 5, n. 8931 del 18/01/2021, Rv. 280642).

Nel caso esaminato sembrerebbe che al momento della presentazione del riesame,i1 sequestro non fosse stato eseguito (il Tribunale richiama la nota della Procura Europea del 16/4/2024 che dà atto della non esecuzione del sequestro preventivo) e tuttavia la difesa ha allegato che, prima della pronuncia) erano stati posti in essere nei confronti della ricorrente atti esecutivi e che i relativi verbali del 26/3/2024 e del 15/4/2024 non erano stati trasmessi al riesame. Dal tenore dell'ordinanza non risulta che il collegio cautelare prima di dichiarare la carenza di interesse per mancata esecuzione del decreto impugnato, abbia preso in considerazione detti verbali i quali, in quanto connessi al provvedimento impugnato, avrebbero dovuto essere trasmessi al riesame tanto più che la nota Procura Eppo citata nell'ordinanza indicavaCsono in corso gli adempimenti relativi all'esecuzione dei sequestri preventivi".

Consegum quanto osservato,che il provvedimento impugnato deve essere annullato, sussistendo, già al tempo della presentazione del ricorso, l'interesse all'impugnazione. put..ro Gli atti devonoTessere trasmessi al Tribunale del Riesame di Napoli che dovrà valutare, nel merito, il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo eseguito nei confronti di Chirico Roberta. La fondatezza del primo motivo, avente valenza assorbente, rende superflua la disamina del secondo motivo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art.